Sentenza del 17/01/2017 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della CTP che aveva rigettato il ricorso contro il fermo amministrativo, sostenendo che il concessionario non avesse dimostrato la rituale notifica degli atti presupposti, in particolare della cartella di pagamento. Nel giudizio di appello, tuttavia, non sono state allegate le ricevute postali comprovanti la notifica dell’atto di appello secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 22 del D.Lgs. 546/1992. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, già parte del giudizio di primo grado, non si è costituita.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato l’appello inammissibile, rilevando d’ufficio la mancata allegazione delle ricevute postali relative alla notifica dell’appello. Il Collegio ha precisato che tale inammissibilità può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce. Le questioni relative alla notifica della cartella e alla legittimità del fermo amministrativo non sono state esaminate perché ritenute marginali rispetto al vizio processuale. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 22 del D.Lgs. 546/1992
L’inammissibilità, in caso di omessa allegazione di quanto richiesto dal comma 1, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio "anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente".
La norma impone specifici adempimenti documentali a chi propone il ricorso o l’appello, tra cui l’allegazione delle ricevute comprovanti la notifica dell’atto alla controparte. La loro omissione determina l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile d’ufficio anche quando il resistente si costituisce.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il rispetto delle formalità di notifica e il deposito delle relative ricevute costituiscono requisiti essenziali dell’appello.
- L’omessa allegazione della prova della notifica dell’impugnazione può determinare l’inammissibilità senza che il giudice debba esaminare il merito della controversia.
- L’inammissibilità per violazioni degli adempimenti processuali può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la controparte si è costituita.
- Prima di discutere la fondatezza della contestazione di una cartella o di un fermo amministrativo, è necessario verificare il corretto perfezionamento e la documentazione delle notifiche processuali.
- Quando nel giudizio di primo grado erano presenti più parti, l’impugnazione deve essere notificata correttamente a tutte le parti interessate; la mancata notifica a una di esse può incidere sulla regolarità dell’appello.
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