Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/10/2020 n. 1020 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA per l'anno 2008 fondato su indagini della G.d.F. e su un PVC che ipotizzava fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta E. di D.P. a favore della ditta/S.F. dal 2003 al 2008. L'Amministrazione sosteneva l'inesistenza delle prestazioni sulla base di precedenti decisioni tributarie per annualità diverse, delle dichiarazioni rese da D. (che indicava una quota di operazioni fittizie e monetizzazioni con restituzione di contante), della presunta assenza di organizzazione e di documentazione probatoria. La ricorrente produceva una perizia tecnica (utilizzata anche nel processo penale che la assolse) che attestava la realtà delle prestazioni e la corrispondenza tra prestazioni attive e passive.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della S.F. srl. La CTR ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse fornito prova convincente dell'inesistenza delle prestazioni contestate, valorizzando la perizia tecnica e gli elementi di fatto (mezzi, personale, volumi d'affari, utilizzo dei materiali) che smentivano l'ipotesi di operazioni inesistenti. È stato richiamato il principio del 'doppio binario' tra giudizio penale e tributario; la sentenza penale assolutoria e la perizia proveniente dal procedimento penale sono state considerate utili nella valutazione probatoria del giudice tributario. Spese del giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000, art. 2

    Norma penale citata come fattispecie contestata in sede penale (dichiarazioni fraudolente); la sentenza penale di assoluzione non vincola il giudice tributario in forza del principio del doppio binario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Prevede il divieto di ammissione della prova testimoniale nel processo tributario; la CTR ricorda però che dichiarazioni rese in sede extraprocessuale possono essere utilizzate come elementi indiziari, pur con valore limitato.

  • Cost., art. 111

    Riferimento al principio del giusto processo e alla parità delle armi; giustifica l'utilizzo, anche da parte del contribuente, di elementi probatori formatisi in sede penale (perizie, dichiarazioni extraprocessuali) con valore di indizio.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5, n. 11785/14.05.2010)

    Stabilisce che le dichiarazioni rese in sede extraprocessuale e le perizie formatesi in procedimento penale possono avere valore indiziario nel processo tributario e possono essere utilizzate da entrambe le parti.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5, n. 8369/05.04.2013)

    Conferma che il divieto di prova testimoniale non esclude l'uso di dichiarazioni raccolte in sede amministrativa come elementi indiziari nel giudizio tributario.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5, n. 25778/05.12.2014)

    Richiama l'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria quando contesta la detrazione IVA per operazioni oggettivamente inesistenti: l'A.F. deve provare che le operazioni non sono state effettuate (anche con presunzioni semplici); in caso di operazioni soggettivamente inesistenti deve provare la conoscenza/collegamento del cessionario.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta detrazioni IVA sostenendo fatturazione relativa ad operazioni inesistenti, grava sull'A.F. l'onere di provare che le operazioni non sono state effettuate; sono ammesse presunzioni semplici, ma devono essere gravi, precise e concordanti.
  • La sentenza penale assolutoria non vincola il giudice tributario (principio del doppio binario), ma le prove e le perizie emerse nel procedimento penale possono essere utilizzate in sede tributaria come elementi indiziari e, se di solida consistenza tecnica, possono risultare decisivi.
  • Dichiarazioni rese extraprocessualmente (es. a organi di polizia giudiziaria) possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice tributario solo come elementi indiziari e vanno valutate insieme ad altri riscontri probatori.
  • Una presunta carenza di documentazione o l'evasione fiscale del fornitore non implicano automaticamente l'inesistenza delle prestazioni: occorre valutare l'insieme delle prove (mezzi, personale, volumi d'affari, perizie tecniche, utilizzazione materiale dei beni).
  • La perizia tecnica o consulenza che dimostri concretamente la consegna e l'impiego dei materiali o la reale esecuzione delle prestazioni può ribaltare indizi a favore dell'Amministrazione e risultare decisiva se non efficacemente contestata.
  • In vicende complesse la compensazione delle spese è possibile; la contestazione di annualità diverse può produrre decisioni difformi, perciò il peso delle prove specifiche per l'annualità oggetto di giudizio è determinante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.