Sentenza del 15/02/2022 n. 258 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Agevolazioni - Interpretazione delle norme agevolative - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso di L.B. per il rimborso di IMU versata, sostenendo che L.B. non aveva i requisiti per l'agevolazione (esenzione IMU per immobili locati a canone calmierato). Il contribuente aveva invece sostenuto la continuità dell'agevolazione prevista per l'ICI, perché le delibere comunali per l'ICI non sarebbero state abrogate e quindi si applicherrebbero anche all'IMU.
La decisione
L'appello del Comune è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che l'agevolazione fosse stata prevista in via sperimentale e specificamente per l'ICI (del. GM n. 352/2010, art.5 del disciplinare) e che, non essendovi stanziamento nel fondo di bilancio comunale per l'anno 2012 (primo anno di vigenza IMU), si debba ritenere una abrogazione implicita dell'agevolazione a partire dal 1° gennaio 2012. Inoltre il Collegio ha richiamato il principio secondo cui le norme agevolative vanno interpretate restrittivamente e non sono soggette ad estensione analogica (Cass. nn. 8869/16 e 3011/17). Per tali ragioni il ricorso del contribuente è stato respinto e le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Art.36 richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza; art.15 richiamato in relazione alle decisioni e alle spese di lite. Utilizzati come riferimenti procedurali per la decisione.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 22 ottobre 2010
punto 4; art.5 del disciplinare
La delibera ha istituito l'agevolazione in via sperimentale e specificamente per l'ICI; non risultando abrogata per IMU né stanziato il relativo fondo per il 2012, ne è stata ritenuta l'interruzione/abrogazione implicita con l'entrata in vigore dell'IMU.
Cassazione
Richiamata per il principio consolidato che le norme che prevedono agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e non sono suscettibili di estensione analogica.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia oltre il testo e l'ambito espressamente previsto.
- Un'agevolazione prevista per una imposta (es. ICI) non si trasferisce automaticamente a una diversa imposta subentrante (es. IMU) se non vi è un atto espresso che ne disponga la continuità.
- L'assenza di stanziamento di fondi nel bilancio per l'anno di vigenza di una nuova imposta può essere valutata come indice di cessazione o abrogazione implicita di agevolazioni precedenti.
- Le delibere comunali che istituiscono agevolazioni sperimentali richiedono particolare attenzione ai termini, all'oggetto e agli stanziamenti: senza conferma formale e finanziaria l'agevolazione potrebbe non trovare applicazione sotto la nuova normativa.
- In caso di istanza di rimborso attivata senza finalità elusive, il giudice può compensare le spese di lite anche se accoglie l'appello della pubblica amministrazione.
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