Sentenza n. 1943/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Attività Produttive del Comune di Asti, successivamente notificata, con al quale è stata ordinata la demolizione di opere asseritamente realizzate in assenza del permesso di costruire, nonché per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimozione di un chiosco realizzato senza il necessario permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Asti ha ordinato la rimozione del chiosco, contestando l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Ha dedotto che il manufatto era coperto da due autorizzazioni edilizie, mai annullate, sicché non sarebbe stata applicabile la demolizione e avrebbe potuto essere irrogata soltanto una sanzione pecuniaria. Ha inoltre sostenuto che il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell’art. 15 del regolamento comunale sui chioschi, consentisse il mantenimento dell’opera; ha invocato la disciplina regolamentare per i chioschi esistenti e una nota comunale quale titolo di legittimazione. Infine, ha lamentato violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, perché l’amministrazione non avrebbe spiegato perché disattendeva la memoria presentata dopo la comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le censure. Le autorizzazioni edilizie invocate erano temporanee e precarie, subordinate alla durata della concessione di occupazione del suolo pubblico; poiché tale concessione era stata negata e il relativo diniego era stato confermato da una precedente sentenza del TAR, le autorizzazioni non erano più efficaci. Il chiosco, di dimensioni pari a 3,40 per 4,85 metri e alto 3,20 metri, ancorato al suolo su un battuto in calcestruzzo, comportava una trasformazione permanente del territorio e richiedeva il permesso di costruire: era quindi legittima l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. La deduzione del pagamento del canone è stata ritenuta non provata, mentre dagli avvisi di accertamento prodotti dal Comune risultava il mancato pagamento; in ogni caso, il pagamento del canone non può sostituire il titolo edilizio. L’art. 15 del regolamento comunale permette ai chioschi preesistenti di essere mantenuti nelle condizioni in cui si trovano solo se opportunamente legittimati e consente una deroga ai criteri estetici e di decoro, non l’esonero dai necessari titoli. Infine, non sussistevano difetto di istruttoria o di motivazione: la premessa dell’ordinanza esponeva le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, tra cui l’inefficacia delle autorizzazioni, l’improcedibilità di due pratiche edilizie, il diniego della concessione di suolo pubblico, la destinazione urbanistica e le caratteristiche del manufatto. Ricorso respinto; spese poste a carico del ricorrente per euro 4.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Inoltre, trattandosi di manufatto di metri 3,40 per 4,85, alto 3,20 metri, ancorato al suolo su battuto in calcestruzzo, costituisce trasformazione permanente dello stato del luogo, sottoposta al necessario rilascio del permesso di costruire, con la conseguenza che ha trovato legittima applicazione l’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001.
L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 è legittimamente applicabile a un manufatto stabilmente ancorato al suolo che, per caratteristiche e dimensioni, determina una trasformazione permanente del territorio e sia privo del necessario permesso di costruire.
art. 15 del regolamento comunale sui chioschi
Tale norma consente, per i chioschi già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento comunale, di derogare ai criteri estetici e di decoro sanciti dal regolamento stesso, fermo restando che l’esistenza di detti manufatti deve trovare legittimazione in un idoneo titolo.
La norma tutela i chioschi preesistenti soltanto rispetto ai criteri estetici e di decoro, ma non li esonera dalla necessità di un idoneo titolo che ne legittimi l’esistenza.
art. 3 l. 241/1990
Le motivazioni che hanno indotto il Comune a non condividere le deduzioni dell’interessato sono espresse nella premessa dell’atto impugnato, incentrata sull’inefficacia, per intervenuta scadenza, delle autorizzazioni, sull’improcedibilità di due pratiche edilizie, sul pregresso diniego di concessione dell’occupazione del suolo pubblico, sulla destinazione urbanistica della zona, sulle caratteristiche e sulle dimensioni del chiosco.
L’obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento espone, anche nella premessa, le ragioni concrete per cui l’amministrazione non accoglie le osservazioni dell’interessato.
Massime di principio
- Un manufatto stabilmente ancorato al suolo che, per dimensioni e caratteristiche, determina una trasformazione permanente del territorio è subordinato al permesso di costruire; in mancanza, può essere assoggettato alla sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001.
- Le autorizzazioni edilizie rilasciate in via temporanea e precaria, condizionate alla durata di una concessione di occupazione di suolo pubblico, perdono efficacia quando la concessione è negata o viene meno.
- Il pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico non sostituisce il necessario titolo edilizio e, perciò, non legittima da solo la permanenza di un manufatto.
- Una disposizione regolamentare che consente il mantenimento dei chioschi preesistenti, purché legittimati, può derogare ai criteri estetici e di decoro, ma non supplisce alla mancanza dei titoli necessari a legittimare l’occupazione del suolo e l’opera edilizia.
- L’obbligo di motivazione sul mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali è soddisfatto quando il provvedimento espone le ragioni concrete della decisione, anche nella sua premessa.
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