Cassazione Penale, Ordinanza n. 18326/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara i motivi di ricorso manifestamente infondati e manifestamente inammissibili; di conseguenza rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. La responsabilità penale già affermata dal Tribunale resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Nel ricorso si contestava, in termini non meglio specificati nel testo, la motivazione della sentenza di merito; la Corte rileva però che le censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non indicano puntualmente le ragioni di fatto e di diritto e non si confrontano con le argomentazioni della decisione impugnata. La pronuncia di merito viene ritenuta sorretta da motivazione appropriata, basata su acquisizioni probatorie significative e priva di vizi logico-giuridici.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
Costituisce il titolo di reato per il quale era stata pronunciata la condanna di merito; la Corte non entra nel merito della configurazione della fattispecie, limitandosi a registrare l'affermazione di responsabilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
I motivi di ricorso sono dichiarati manifestamente inammissibili perché generici e aspecifici, in quanto non espongono specifiche ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontano con la sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso che si limiti a censure generiche o aspecifiche, senza indicare puntualmente gli errori in fatto o in diritto e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente inammissibile.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito quando la sentenza impugnata risulti sorretta da motivazione logica, coerente e basata su acquisizioni probatorie significative.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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