Sentenza n. 6743/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento Stralcio del verbale di riunione del 26 ottobre -OMISSIS-22 adottato dalla Commissione Centrale ex art. 10 Legge 15.03.1991 n. 82 – Ministero dell'Interno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del programma speciale di protezione adottata dalla Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del programma di protezione, deducendo la violazione degli artt. 9-13-quater del d.l. n. 8/1991, convertito nella l. n. 82/1991, e della disciplina regolamentare, nonché eccesso di potere per difetto e genericità della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Ha inoltre dedotto la violazione di disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 2 Cost. Il ricorrente ha contestato l'effettiva riferibilità a sé delle condotte concernenti il gioco illegale, sostenendo che le attività economiche fossero riconducibili all'amministratore giudiziario; ha negato la violazione degli obblighi di mimetizzazione, attribuendo la conoscenza del domicilio a una perquisizione; ha sostenuto di avere comunicato la pendenza di procedimenti penali all'estero, di non avere percepito il sussidio e ha lamentato l'omessa valutazione del tempo trascorso dalla collaborazione, dell'importanza del proprio contributo investigativo e del pericolo per la propria vita e incolumità in caso di revoca. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni per lesione dell'affidamento nella protezione statale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la legittimità della revoca dovesse essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto, secondo il principio tempus regit actum; gli elementi successivi prodotti dal ricorrente potranno eventualmente essere valutati dall'Amministrazione in sede di nuova istanza di riammissione al programma. Il Collegio ha affermato che la commissione di reati sintomatici del reinserimento in realtà criminali, in particolare le condotte contestate in relazione all'art. 648-ter c.p. aggravato ex art. 416-bis.1 c.p., era di per sé idonea a sorreggere la revoca. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione discrezionale relativa alle cause facoltative di revoca, evidenziando il venir meno agli obblighi assunti con il programma, qualificato come contratto di natura pubblica, e la particolare rilevanza del fatto che la richiesta di revoca provenisse dalla stessa Procura che aveva richiesto l'ammissione alla protezione. Sono state ritenute non contestate la disponibilità finanziaria all'estero e la percezione di rilevanti redditi da locazione, incompatibili con la richiesta e l'ottenimento del sussidio; tali circostanze integravano la violazione degli obblighi di comunicazione e di correttezza. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell'ingiustizia del danno, derivante dalla legittimità dell'atto, e comunque per difetto di prova concreta del pregiudizio. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13-quater d.l. n. 8/1991, convertito in l. n. 82/1991
Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9.
La revoca o modifica delle misure deve essere collegata all'attualità e gravità del pericolo, alla condotta dell'interessato e all'osservanza degli impegni assunti; la commissione di delitti indicativi del reinserimento criminale può costituire causa autonoma di revoca, mentre le cause facoltative richiedono una valutazione comparativa degli interessi.
art. 12, comma 1, lett. c), d.l. n. 8/1991, convertito in l. n. 82/1991
adempiere agli obblighi previsti dalla legge
La violazione dell'obbligo di adempiere agli obblighi previsti dalla legge può fondare la revoca del programma di protezione.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La circostanza di fatto non specificamente contestata dalla parte può essere considerata ammessa ai fini probatori.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria presuppone la lesione di una posizione giuridica mediante un danno ingiusto; in mancanza di illegittimità dell'atto e di prova concreta del pregiudizio, il risarcimento deve essere respinto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La revoca delle speciali misure di protezione può essere legittimamente disposta quando emergano condotte incompatibili con gli obblighi assunti dal beneficiario e, in particolare, delitti indicativi del suo reinserimento nel circuito criminale, anche prima dell'accertamento definitivo della responsabilità penale, purché la motivazione dia conto della condotta, della sua gravità e dell'attualità del pericolo.
- Gli obblighi assunti dal beneficiario di un programma speciale di protezione costituiscono obbligazioni derivanti da un rapporto di natura pubblicistica; la loro inosservanza può giustificare la revoca della misura secondo la disciplina legislativa.
- Nella valutazione delle cause facoltative di revoca l'Amministrazione deve comparare l'interesse pubblico alla prosecuzione della collaborazione con l'interesse del beneficiario alla conservazione della protezione, potendo ritenere prevalente l'inadempimento agli obblighi del programma quando la richiesta di revoca provenga dalla stessa autorità giudiziaria che aveva promosso l'ammissione alla misura.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; elementi sopravvenuti possono essere valutati dall'Amministrazione nell'ambito di un eventuale nuovo procedimento, ma non incidono retroattivamente sulla legittimità dell'atto originario.
- La domanda risarcitoria conseguente alla revoca di una misura di protezione deve essere respinta quando l'atto risulti legittimo, per mancanza dell'ingiustizia del danno, e comunque quando il pregiudizio allegato non sia concretamente provato.
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