Sentenza n. 282/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 12.2.2025, n. 48.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 12 febbraio 2025, n. 48, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 12 febbraio 2025, n. 48. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni 2022/23, 2023/24 e 2024/25, oltre interessi o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data di maturazione del diritto. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni dall'accertamento dell'inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per procedere giudizialmente all'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 112 c.p.a.
La tutela di ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di disporre, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, consente di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale, quando l'obbligazione accertata non sia stata adempiuta.
- Quando l'amministrazione non contesta nel merito l'obbligo risultante dal giudicato e permane l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine successivo all'accertamento dell'ulteriore inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese seguono la soccombenza; la loro liquidazione può tenere conto del carattere seriale della controversia e dell'assimilazione del giudizio alle procedure esecutive mobiliari.
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