Sentenza n. 8734/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, a) degli atti della Commissione istituita presso il Ministero della Ricerca scientifica e dell’Università, preposta all’Abilitazione Scientifica Nazionale indetta con D. D. 1796/2023 per il Settore Diritto processuale civile (12/F1), per quanto hanno recato la mancata idoneità della ricorrente per la prima fascia, esiti pubblicati in data 5 novembre 2024; b) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, ivi compreso il provvedimento di nomina della Commissione, di data non conosciuta previo positivo accertamento del possesso da parte del commissario prof. Giuseppe Della Pietra dei requisiti necessari per l’assolvimento dell’ufficio di commissario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di mancata idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale Diritto processuale civile e atti connessi, compresa la nomina della Commissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, ha impugnato il giudizio con cui la Commissione ASN ha negato l'abilitazione alla prima fascia, pur avendo riconosciuto il superamento dei valori soglia, il possesso di sei titoli tra quelli selezionati dalla Commissione, la coerenza delle pubblicazioni con il settore, la continuità della produzione e l'ottima collocazione editoriale. Con il primo motivo ha dedotto incompetenza e illegittimità derivata, sostenendo che uno dei commissari non possedesse i requisiti di qualificazione scientifica: in particolare, il requisito relativo ad almeno due libri sarebbe stato raggiunto computando un'opera di carattere didattico-divulgativo, non qualificabile come pubblicazione scientifica. Ha inoltre richiamato la disciplina della VQR, secondo cui i manuali e i testi meramente didattici o divulgativi non sono prodotti valutabili. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità, sostenendo che il giudizio negativo fosse assertivo, eccessivamente sintetico e non consentisse di ricostruire l'iter logico della decisione. Ha lamentato anche la mancata esplicitazione delle ragioni per cui la maggioranza aveva superato le valutazioni favorevoli espresse dalla minoranza, in asserita violazione del principio di collegialità.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla composizione della Commissione, ha ritenuto che i requisiti per il computo dell'indicatore relativo al numero di libri abbiano natura esclusivamente formale, oggettiva e quantitativa: l'opera deve essere attribuita all'aspirante commissario, possedere un codice ISBN o ISMN, non essere una curatela ed essere pubblicata nel periodo temporale previsto. La disciplina non attribuisce all'ANVUR il potere di svolgere, in questa fase standardizzata, una valutazione sostanziale del contenuto scientifico o della finalità didattico-divulgativa dell'opera. Il volume contestato risultava scritto dal commissario come autore unico, dotato di ISBN, non riconducibile a una curatela e inserito nel catalogo editoriale nella sezione saggistica; pertanto poteva essere computato tra i libri rilevanti ai fini dell'indicatore. Il richiamo alla disciplina VQR è stato ritenuto inconferente, poiché VQR e ASN hanno oggetto e finalità differenti: la prima valuta la qualità dei prodotti della ricerca delle istituzioni, mentre la seconda valuta la maturità scientifica del candidato. Quanto al giudizio di inidoneità, il TAR ha rilevato che la Commissione aveva esaminato analiticamente le due monografie e la produzione minore, riconoscendo gli elementi positivi ma individuando, quale profilo dirimente, la prevalenza di un approccio descrittivo e compilativo e l'insufficiente originalità delle soluzioni. Il giudizio indicava quindi con chiarezza le ragioni della mancata piena maturità scientifica richiesta per la prima fascia, nonché la necessità di un maggiore equilibrio tra ricostruzione e elaborazione critica. La valutazione rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione ed è sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, vizi non ravvisati nel caso concreto. Il giudizio collegiale è stato ritenuto una sintesi adeguatamente motivata delle valutazioni individuali, senza necessità di una specifica confutazione delle posizioni minoritarie. Ricorso respinto e spese integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso è stato presentato a seguito di opposizione contro il precedente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 16 l. n. 240/2010
abilitazione scientifica nazionale
Prevede il sistema dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e il ruolo delle commissioni composte da professori qualificati.
art. 4 d.P.R. n. 95/2016
criteri, parametri e indicatori di attività scientifica
Demanda al Ministero la definizione dei criteri per la valutazione dei candidati e delle modalità di accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari.
art. 3 d.m. n. 120/2016
La Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato
Richiede un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, fondato sulle pubblicazioni e sui titoli presentati.
art. 4 d.m. n. 120/2016
originalità, rigore metodologico e carattere innovativo
Individua i criteri per la valutazione delle pubblicazioni, tra cui coerenza, qualità, originalità, rigore metodologico, collocazione editoriale e continuità della produzione.
art. 5 d.m. n. 120/2016
accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione
Disciplina la valutazione dei titoli e il possesso del numero minimo di titoli selezionati dalla Commissione.
art. 6 d.m. n. 120/2016
pubblicazioni ... giudicate complessivamente di qualità "elevata"
Subordina il conferimento dell'abilitazione al cumulo del superamento dei requisiti quantitativi e della valutazione elevata complessiva delle pubblicazioni.
art. 8 d.m. n. 120/2016
possono essere inseriti nella lista ... soltanto coloro i quali
Stabilisce i requisiti di ruolo, valutazione e qualificazione scientifica degli aspiranti commissari e prevede il calcolo degli indicatori sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni dichiarate.
Allegato E d.m. n. 120/2016
numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei quindici anni precedenti
Per i settori non bibliometrici individua gli indicatori degli aspiranti commissari e consente il computo dei libri sulla base di requisiti formali, escludendo le curatele.
art. 4 d.m. n. 589/2018
libri pubblicati ... quali monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro. Sono escluse le curatele
L'elenco delle tipologie di libri costituisce un'esemplificazione della categoria generale, non una tassonomia esaustiva; sono espressamente escluse le curatele.
art. 4, comma 1, lett. e) e f), d.m. n. 589/2018
parametri ... elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione
Conferma la natura quantitativa e standardizzata degli indicatori utilizzati per la qualificazione degli aspiranti commissari.
Allegato n. 4 d.m. n. 589/2018
Fissa per il settore Diritto processuale civile le soglie degli indicatori relativi a pubblicazioni e libri degli aspiranti commissari.
Massime di principio
- Nelle procedure di qualificazione degli aspiranti commissari ASN, l'indicatore relativo al numero di libri ha natura standardizzata e quantitativa: ove la disciplina richieda attribuzione dell'opera, codice ISBN o ISMN, pubblicazione nel periodo previsto ed esclusione delle curatele, non è consentita un'ulteriore valutazione sostanziale del contenuto o della finalità didattico-divulgativa dell'opera.
- L'elenco delle tipologie di libri previsto dalla disciplina ASN costituisce un'esemplificazione della categoria generale di libro e non esclude, in assenza di una specifica previsione, opere ulteriori riconducibili formalmente a tale categoria, comprese opere a carattere didattico, purché rispettino i requisiti oggettivi richiesti e non siano curatele.
- La disciplina della Valutazione della Qualità della Ricerca, volta a misurare la qualità degli output delle istituzioni mediante valutazioni di merito, non è automaticamente applicabile alla verifica standardizzata dei requisiti degli aspiranti commissari nelle procedure ASN, avente oggetto e finalità differenti.
- Il giudizio della Commissione ASN sulla piena maturità scientifica, sull'originalità e sul carattere innovativo delle pubblicazioni costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
- È adeguatamente motivato il giudizio collegiale di non idoneità ASN che, pur dando atto degli elementi favorevoli della produzione scientifica, individui in modo puntuale e reiterato il profilo dirimente della prevalenza dell'approccio compilativo e della carenza di elaborazione critica e innovativa; non è necessario che confuti analiticamente ogni valutazione favorevole della minoranza quando il giudizio collegiale consenta di ricostruire chiaramente l'iter logico della decisione.
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