Cassazione Penale, Sentenza n. 31016/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto di rigetto degli appelli avverso la confisca di un complesso patrimoniale (aziende, immobili, veicoli, valori finanziari) disposta come misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di Pietro Nicola Mazzagatti e dei beni intestati a lui e a suoi prossimi congiunti. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: (i) violazione dell'art. 29 d.lgs. 159/2011 per insufficiente valore del precedente giudicato favorevole a Mazzagatti; (ii) carenza o apparente motivazione circa la sussistenza e la qualificazione della pericolosità sociale di Mazzagatti (art. 4 e 16 d.lgs. 159/2011); (iii) omesso accertamento della correlazione temporale tra la pericolosità ritenuta e la formazione/incremento del patrimonio confiscato (art. 16 e 24); (iv) motivazione apparente e violazione dei criteri per l'accertamento dell'intestazione fittizia ai familiari e della presunzione relativa ex art. 26 d.lgs. 159/2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei punti indicati, ritenendo il decreto della Corte d'Appello carente circa la verifica dell'attualità e dell'arco temporale della pericolosità sociale qualificata di Mazzagatti, nonché per mancato e concreto confronto con il precedente provvedimento della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva escluso la persistenza della pericolosità nel periodo successivo al 2009. Per tali ragioni la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Messina per un nuovo giudizio, con specifica indicazione di fornire motivazione effettiva e puntuale sui profili temporali della pericolosità e sulla correlazione tra pericolosità e acquisizioni patrimoniali. Le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia)
art. 4, art.10, art.16, art.24, art.26, art.29
Richiamato quale quadro normativo delle misure di prevenzione; la Corte sottolinea l'obbligo di motivazione (art.10) e l'esigenza di verificare la correlazione temporale tra pericolosità sociale e acquisizioni patrimoniali (art.16, art.24) nonché i limiti e gli effetti della presunzione relativa in caso di intestazione a familiari (art.26). L'art.29 è invocato in relazione al valore del precedente giudicato e alla necessità di motivazione rafforzata per incidere su provvedimenti favorevoli precedenti.
legge 7 agosto 1992, n. 356
Citata in relazione al delitto collegabile all'ambito mafioso; usata per qualificare la gravità degli indizi e la natura mafiosa di fatti contestati a Mazzagatti.
legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 3-ter, secondo comma (richiamato)
Richiamata storicamente nell'ambito dell'evoluzione normativa delle misure di prevenzione e della nozione di pericolosità sociale.
codice penale / ordinamento penitenziario
Richiamato per indicare il periodo di detenzione in regime differenziato del prevenuto, rilevante nella valutazione della persistenza della pericolosità nel tempo.
Massime di principio
- La confisca preventiva richiede non solo l'accertamento di pericolosità sociale, ma una motivazione chiara e puntuale sull'arco temporale in cui tale pericolosità è stata attuale: solo i beni acquisiti durante quel periodo sono normalmente suscettibili di ablazione.
- Quando esiste un precedente provvedimento giudiziario che ha escluso la persistenza o l'attualità della pericolosità, il giudice che adotta una valutazione opposta deve confrontarsi esplicitamente e argomentare perché ritiene superati o non pertinenti gli elementi di quel precedente.
- La presunzione relativa di fittizietà delle intestazioni familiari (art.26 d.lgs. 159/2011) non è automatica: occorre verificare l'incapienza economica effettiva dei familiari e la correlazione temporale e materiale tra la pericolosità e le acquisizioni patrimoniali.
- In sede di impugnazione in Cassazione nel procedimento di prevenzione, è possibile censurare la motivazione inesistente o meramente apparente: la parte vincente può ottenere annullamento e rinvio se la Corte di merito non ha dato adeguato rilievo a un elemento potenzialmente decisivo.
- Nelle valutazioni economico-contabili il giudice deve spiegare, con riferimento ai documenti prodotti, perché ritiene inattendibili le ricostruzioni di parte e come i dati reddituali e di spesa si raccordano alla conclusione sulla sproporzione tra mezzi leciti e patrimonio acquisito.
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