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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3416/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso: errata applicazione della legge penale per mancanza dell'elemento soggettivo specifico (dolo specifico) richiesto dall'art. 452‑quaterdecies c.p., ossia l'intento di conseguire un ingiusto profitto dall'illecita attività di smaltimento dei rifiuti. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe ritenuto quel dolo specifico senza prove, basandosi su mere congetture e senza dimostrare la sua consapevolezza dell'altrui dolo di profitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il ricorrente era stato condannato, in qualità di gestore di fatto del fondo, per avere concorso nella gestione abusiva e nello smaltimento ingente di rifiuti speciali su un terreno adibito a discarica, reato commesso tra settembre 2016 e il 31/08/2017 e già sanzionato con pena di due anni di reclusione. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: ai fini del dolo specifico non è necessario che tutti i concorrenti perseguano direttamente il profitto, è sufficiente che il singolo abbia consapevolezza che altri perseguano quel fine. La consapevolezza del profitto altrui è stata desunta da plurimi elementi di fatto non contestati (preliminare di vendita e possesso, contratto di comodato con la società smaltitrice, comportamento osservativo in numerosi scarichi, indicazioni fornite al conducente, ecc.). Per questi motivi il ricorso è stato considerato generico e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    Tipizza il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; richiede dolo generale e dolo specifico finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto, nonché la consapevolezza della natura di rifiuto, della quantità ingente e della natura abusiva dell'attività organizzata

  • Cass. pen., SU n. 9149/1996 (Chabni Samir)

    Definisce il profitto come lucro o vantaggio economico conseguente al reato

  • Cass. pen., SU n. 1/1999 (Cellammare)

    Estende la nozione di profitto a utilità o vantaggi anche non strettamente economici

  • Cass. pen., SU n. 29951/2004 (Focarelli)

    Stabilisce che il profitto deve derivare in modo diretto e immediato dalla commissione dell'illecito

  • Cass. pen., SU n. 31617/2015 (Lucci)

    Conferma che il profitto può essere accrescitivo o consistere in risparmi di spesa

  • Cass. pen., SU n. 38343/2014 (Espenhahn) e SU n. 18374/2013 (Adami)

    Riconoscono che il profitto può consistere in un risparmio di spesa derivante dallo smaltimento illecito

  • Cass. pen., SU n. 10280/2008 (Miragliotta)

    Indica che il profitto può essere anche il bene acquistato con somme illecite se causalmente collegabile al reato

  • Giurisprudenza di legittimità (selezioni: C. IV n. 28158/2007; C. III n. 53136/2017; C. III n. 35568/2017)

    Affermano che il profitto dell'art. 452‑quaterdecies non deve necessariamente essere un ricavo immediato ma può consistere in riduzione dei costi, vantaggi aziendali o risparmi, e che il requisito del profitto deriva dalla condotta continuativa e organizzata

  • Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021 (Natale), Rv. 282697-01

    Principio secondo cui per il concorso nel reato non è necessario che il singolo concorrente persegua personalmente l'ingiusto profitto, è sufficiente la consapevolezza che altri lo perseguano

Massime di principio

  • Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti richiede sia la consapevolezza della natura di rifiuto, della sua quantità ingente e dell'illiceità dello smaltimento, sia il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto; tuttavia il profitto non deve essere necessariamente perseguito da tutti i partecipanti: è sufficiente la consapevolezza che i correi mirino a quel fine
  • La prova del dolo specifico può essere fornita anche attraverso elementi indiziari e circostanze di fatto (rapporti contrattuali, trasferimenti di possesso, comportamento durante le operazioni di scarico, istruzioni al personale, vantaggi economici evidenti come il risparmio di costi) purché il giudice motivi e i fatti non siano manifestamente contraddetti
  • In sede di legittimità la censura della valutazione delle prove è limitata dai criteri di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e): per ottenere la riforma è necessaria la dimostrazione di illogicità manifesta, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, non una mera rivalutazione degli elementi
  • La difesa in casi analoghi dovrebbe mirare a dimostrare l'assenza di consapevolezza rispetto al profitto altrui (ad es. provando estraneità contrattuale, mancanza di utilità economica diretta o indiretta, o che il comportamento non era organizzato/continuativo) oppure a mostrare errori sulla qualificazione dei materiali come rifiuti o sulla loro quantità ingente
  • Se la partecipazione è limitata a condotte isolate o a errori di fatto sulla natura/quantità dei materiali, può profilarsi una responsabilità per fattispecie meno gravi (contravvenzionali) e non per l'art. 452‑quaterdecies
  • Gli appelli e i ricorsi infondati o meramente generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare la concretezza degli argomenti prima di proporre impugnazioni

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