Sentenza del 15/02/2021 n. 301 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del diniego del rimborso dell'accisa sull'energia elettrica versata a titolo di acconto per l'energia autoprodotta e fornita ai consorziati nel periodo giugno-dicembre 2014. La ricorrente sosteneva che, in quanto consorzio di autoproduzione (ai sensi dell'art. 2 D.L.vo 79/1999), rientrava nella definizione di "autoproduttore" e poteva beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 52 T.U. delle Accise per l'energia da fonti rinnovabili; ha inoltre dedotto violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente (principio di affidamento) e censurato la motivazione dell'atto amministrativo, nonché fatto riferimento all'assenza di un interpello vincolante.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione tributaria provinciale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di diniego del rimborso. Il Collegio ha fatto proprio il principio espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n. 26143/2019) secondo cui la società consortile che autoproduce energia da fonte rinnovabile con impianti di potenza disponibile superiore a 20 kW può beneficiare dell'esenzione dell'art. 52, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 504/1995 solo per l'energia prodotta e consumata in proprio e non per l'energia prodotta e ceduta ai singoli consorziati. Sono state inoltre rigettate le censure relative all'art. 10 e all'art. 11 della legge 212/2000 (interpello), rilevando che non era stato presentato un interpello specifico e vincolante. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione della successiva pronuncia della Cassazione intervenuta sul medesimo tema.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 52
art. 52, comma 3, lett. b
L'esenzione prevista si applica all'energia elettrica prodotta e consumata in proprio dall'autoproduttore; non si estende, secondo giurisprudenza citata, all'energia prodotta dalla società consortile e ceduta ai singoli consorziati, soprattutto per impianti con potenza disponibile superiore a 20 kW.
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 52
Stabilisce il presupposto dell'accisa sull'energia elettrica; richiamata per definire soggetti tenuti al tributo.
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 53
art. 53, comma 1, lett. b
Individua gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio come soggetti obbligati al tributo quando non ricorrono le condizioni di esenzione.
D.L.vo n. 79/1999 (Decreto Bersani)
Utilizzato dalla ricorrente per sostenere che la definizione di "autoproduttore" nel contesto del Decreto Bersani comprende le persone giuridiche che producono energia per i soci consorziati; il Collegio ha ritenuto che tale definizione non escluda l'applicazione fiscale autonoma del TUA e che il regime d'esenzione debba essere interpretato secondo le disposizioni tributarie e la giurisprudenza.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamato dalla ricorrente per il principio di affidamento; il Collegio ha ritenuto la censura infondata, conformandosi al principio di diritto della Cassazione che ha valutato la normativa e l'interpretazione amministrativa e giurisprudenziale.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Prevede la procedura di interpello come meccanismo di binding tra contribuente e Amministrazione. La Commissione ha osservato che la società non aveva presentato un interpello specifico relativo all'esenzione, per cui non poteva invocare il vincolo amministrativo previsto dall'art. 11.
D.M. 209/2001
Norme attuative sull'interpello; richiamato per ribadire che in assenza di interpello non opera il vincolo verso l'Amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 26143/2019
Pronuncia decisiva di riferimento: dopo ampia disamina normativa, ha stabilito che la consortile beneficia dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b) solo per l'energia prodotta e consumata in proprio e non per quella ceduta ai consorziati, principio applicato dal Collegio.
Direttiva comunitaria 2003/96/CE e D.Lgs. n. 26/2007
Richiamate per delineare il quadro normativo europeo e le modifiche del TUA; la giurisprudenza ha esaminato tali disposizioni nell'evoluzione normativa ma non ha mutato il principio relativo all'esenzione per autoconsumo.
DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26/2012 n. 44
Citato come intervento normativo che non ha rilevato modifiche sostanziali al quadro applicabile al caso oggetto di contenzioso.
Massime di principio
- L'esenzione dell'art. 52 TUA per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili si applica in via principale all'energia effettivamente prodotta e consumata in proprio dall'autoproduttore; l'energia prodotta dalla società consortile e poi ceduta ai singoli consorziati si considera destinata al consumo di terzi e non rientra nell'esenzione.
- Per impianti con potenza disponibile superiore a 20 kW la giurisprudenza tende a negare l'esenzione per le cessioni ai consorziati: il requisito dell'autoconsumo è stringente.
- La presenza di precedenti autorizzazioni o prassi amministrative favorevoli non garantisce la conservazione del beneficio se successivamente muta l'interpretazione normativa o giurisprudenziale; l'affidamento va valutato alla luce dell'ordinamento complessivo e delle pronunce successive.
- In caso di dubbi interpretativi il contribuente dovrebbe ricorrere all'interpello previsto dall'art. 11 della legge n. 212/2000 per ottenere un parere vincolante dall'Amministrazione; in mancanza di interpello non opera il vincolo.
- Il versamento dell'imposta "in via cautelativa" non assicura automaticamente il diritto al rimborso: l'accoglimento della richiesta dipende dalla corretta qualificazione giuridica dei fatti e dal quadro normativo e giurisprudenziale applicabile.
- Per valutare la posizione fiscale di consorzi e società consortili è necessario accertare concretamente se l'energia sia stata effettivamente consumata in proprio o materialmente ceduta a terzi/consorziati, poiché la qualificazione fattuale è determinante ai fini dell'esenzione.
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