Sentenza del 10/11/2015 n. 9025 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Rimborso credito - Residenza - Rappresentante fiscale - Campione d'Italia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego è stato ritenuto illegittimo. La residenza del rappresentante fiscale a Campione d'Italia non può, di per sé, giustificare il rifiuto del rimborso, poiché l'elemento rilevante è il domicilio fiscale della società e il luogo di conservazione della documentazione e delle scritture contabili. Una diversa conclusione comprometterebbe il principio di neutralità dell'IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diniego del rimborso di un credito IVA. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto ostativa la circostanza che il rappresentante fiscale ai fini IVA fosse residente a Campione d'Italia, territorio che, ai fini IVA, non è considerato parte del territorio nazionale. La società ha contestato tale motivazione, sostenendo che dovesse rilevare il proprio domicilio fiscale, individuato nel luogo in cui sono conservate la documentazione fiscale e le scritture contabili, e che il diniego fosse comunque contrario al principio di neutralità dell'IVA.
Norme richiamate
Normativa IVA sul territorio nazionale e sul rimborso del credito IVA
La qualificazione di Campione d'Italia come territorio non compreso nel territorio nazionale ai fini IVA non consente automaticamente di negare il rimborso a una società il cui domicilio fiscale e la cui documentazione contabile si trovino altrove.
Principio di neutralità dell'IVA
Il rimborso del credito IVA deve essere garantito quando spettante e non può essere escluso sulla base di un requisito meramente formale o territoriale privo di incidenza effettiva sulla posizione fiscale della società.
Massime di principio
- Nel valutare il diritto al rimborso IVA occorre distinguere tra la residenza del rappresentante fiscale e il domicilio fiscale effettivo del soggetto passivo.
- La localizzazione del rappresentante fiscale non è, da sola, decisiva: assumono rilievo il luogo in cui la società conserva le scritture contabili e la documentazione fiscale e la sua effettiva posizione ai fini IVA.
- Un diniego fondato esclusivamente su formalità territoriali deve essere valutato alla luce del principio di neutralità dell'IVA e non può introdurre limitazioni non proporzionate al diritto al rimborso.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe documentare il proprio domicilio fiscale, il luogo di conservazione delle scritture contabili e la sussistenza sostanziale del credito IVA.
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