Cassazione Penale, Ordinanza n. 10199/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato, già condannato in sede di rinvio per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione lamentando carenze motivazionali della sentenza d'appello con riguardo a circostanze fattuali ed elementi istruttori. In particolare ha contestato la valutazione delle dichiarazioni del coindagato e le modalità del rinvenimento dello stupefacente, sostenendo che il giudice di merito avesse male apprezzato il compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette, in sostanza, a sollecitare una diversa lettura dei fatti e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna dell'imputato; il testo non specifica il comma o la condotta concreta, ma indica che la sentenza impugnata riguardava tale reato in materia di stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità, richiamata implicitamente dalla statuizione finale.
art. 591 c.p.p.
Norma sostanzialmente richiamata dal dictum sulla inammissibilità del ricorso, poiché la Corte dichiara inammissibili censure estranee ai limiti del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura del materiale probatorio e l'adozione di una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- Non sono deducibili come vizi di motivazione le doglianze che mirano solo a contestare la persuasività, l'adeguatezza o la maggiore o minore attendibilità delle prove, quando non sia denunciata una vera mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi.
- Le censure che richiedono una diversa comparazione del significato probatorio delle prove o una nuova valutazione della credibilità dei singoli elementi istruttori sono inammissibili in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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