Ordinanza del 11/03/2016 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Rateazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che la sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado richiede la prova di un danno irreparabile, ossia non riparabile mediante la restituzione dell’importo indebitamente pagato, degli interessi legali e dell’eventuale maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. La perdita del beneficio della rateazione non costituisce, di per sé, un danno irreparabile e non giustifica la misura cautelare.
Sospensione dell’esecutività della sentenza e rateazione: il rischio di perdita della rateazione non integra un danno irreparabile.
Misure cautelari e periculum in mora
Il documento riguarda il requisito del periculum in mora necessario per ottenere la sospensione dell’esecutività di una sentenza di secondo grado. La questione esaminata concerne, in particolare, la rilevanza della possibile perdita di un beneficio di rateazione quale presunto danno irreparabile.
Requisito del danno irreparabile
La sospensione dell’esecutività della sentenza di seconde cure è subordinata alla dimostrazione di un danno irreparabile. Tale requisito ricorre quando il pregiudizio non può essere adeguatamente eliminato attraverso la restituzione dell’importo indebitamente pagato.
La riparazione del danno può comprendere:
- la restituzione dell’indebito pagamento;
- gli interessi di legge;
- l’eventuale maggior danno pecuniario, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.
Perdita del beneficio della rateazione
Il rischio di perdere il beneficio della rateazione non è ritenuto sufficiente a configurare un danno irreparabile. Tale eventualità, infatti, non determina un pregiudizio insuscettibile di riparazione economica secondo i criteri indicati nel documento.
Principio applicativo
La mera prospettazione della perdita della rateazione non consente, quindi, di ritenere integrato il periculum in mora e non giustifica la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza di secondo grado. È necessario dimostrare un danno ulteriore e non adeguatamente compensabile mediante restituzione, interessi legali ed eventuale maggior danno previsto dall’art. 1224, comma 2, c.c.
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