Ordinanza del 17/03/2016 n. 5361 - Corte di Cassazione
Accertamento - Mancato rispetto del termine di 60 gg. dalla notifica del p.v.c. -Violazione- Nullità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, stabilendo che il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 deve essere rispettato prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, non soltanto prima della sua notificazione. L’avviso emesso ante tempus è illegittimo, indipendentemente dalla data successiva di notifica. Le spese sono state compensate per la presenza di precedenti non uniformi.
Nullità dell’avviso di accertamento emesso prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione
Nullità dell’accertamento emesso prima del decorso del termine dilatorio
La decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. La Corte di cassazione ha affermato che l’inosservanza del termine di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione (p.v.c.) rende illegittimo l’avviso di accertamento emesso prima della sua scadenza.
Vicenda processuale e date rilevanti
L’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di T.A. un processo verbale di constatazione in data 26 ottobre 2011, relativo a violazioni fiscali. Successivamente:
- il 21 dicembre 2011 era stato emesso l’avviso di accertamento;
- il 28 dicembre 2011 l’avviso era stato notificato al contribuente;
- l’accertamento riguardava la ripresa a tassazione di diversi tributi relativi all’anno d’imposta 2006.
Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica del p.v.c. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e la decisione era stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n. 339, depositata il 19 marzo 2014.
Posizione dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
Secondo l’Amministrazione, per verificare il rispetto del termine dilatorio si sarebbe dovuto fare riferimento alla data di conoscenza dell’atto da parte del contribuente, coincidente con la notificazione dell’avviso, e non alla precedente data di emissione. L’Agenzia aveva inoltre rilevato che non risultava presentata dal contribuente alcuna memoria difensiva tra l’emissione e la notifica dell’avviso.
La parte intimata aveva chiesto il rigetto del ricorso, eccependo anche la violazione dell’art. 380-bis c.p.c. e comunque l’infondatezza della censura.
Interpretazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, richiamando il proprio precedente orientamento, in particolare la sentenza n. 11088/2015 e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18184/2013.
Il termine di sessanta giorni deve decorrere dalla data di rilascio o notifica del processo verbale di constatazione e deve essere integralmente rispettato prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento. La norma non può essere interpretata nel senso che l’atto non possa soltanto essere notificato o portato legalmente a conoscenza del contribuente prima della scadenza del termine.
La notificazione costituisce infatti una condizione di efficacia dell’atto, non un suo elemento costitutivo. L’atto impositivo esiste ed è perfetto già quando viene emanato, cioè quando è redatto in forma definitiva, datato e sottoscritto dal funzionario competente.
Funzione del termine dilatorio e contraddittorio endoprocedimentale
La finalità della disposizione è garantire il contraddittorio endoprocedimentale, consentendo al contribuente di presentare osservazioni e richieste mentre la volontà impositiva è ancora in fase di formazione.
Di conseguenza, l’Ufficio deve attendere il decorso dell’intero termine previsto dalla legge prima di concludere il procedimento e rendere definitivo l’avviso di accertamento. Non è sufficiente che la notifica dell’atto avvenga dopo la scadenza dei sessanta giorni, se l’atto è stato già emesso anteriormente.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, l’avviso era stato emesso il 21 dicembre 2011, prima del decorso di sessanta giorni dalla data del 26 ottobre 2011, anche se la relativa notificazione era intervenuta il 28 dicembre 2011.
La Corte ha quindi ritenuto violato il termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale, escludendo che quest’ultima avesse interpretato erroneamente la disposizione.
Esito del giudizio
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato rigettato. La Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio, ritenendo sussistenti giusti motivi in considerazione dell’esistenza di precedenti giurisprudenziali non uniformi.
La decisione è stata assunta il 17 febbraio 2016 e depositata in cancelleria il 17 marzo 2016.
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