Ordinanza del 18/03/2016 n. 361 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che non ricorrono i presupposti per una misura cautelare quando le tesi del contribuente sono infondate o contrastano con la giurisprudenza consolidata, e quando la documentazione prodotta non dimostra l’intera situazione patrimoniale. L’entità dell’importo contestato e la presenza di altri coobbligati non bastano a integrare un danno grave e irreparabile.
Insussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare: mancanza di fumus boni iuris e periculum in mora
Insussistenza dei presupposti per le misure cautelari
Il documento esamina i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini dell’adozione di una misura cautelare, concludendo per la loro insussistenza nel caso considerato.
Fumus boni iuris
Il fumus boni iuris non è ravvisabile quando le argomentazioni formulate dal contribuente non risultano condivisibili oppure si pongono in contrasto con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. In tali circostanze, la prospettazione difensiva non presenta un sufficiente grado di fondatezza giuridica tale da giustificare l’accoglimento della richiesta cautelare.
Periculum in mora e situazione patrimoniale
Non sussiste neppure il periculum in mora quando la documentazione prodotta dal contribuente non consente di ricostruire o dimostrare la sua intera situazione patrimoniale. La prova di un pregiudizio concreto deve essere supportata da elementi documentali completi e idonei a evidenziare il rischio di un danno grave e irreparabile; una documentazione parziale o non rappresentativa del complesso della situazione economica non è sufficiente.
Danno grave e irreparabile
Il danno grave e irreparabile non può essere desunto dalla sola entità dell’importo oggetto di contestazione. L’ammontare della pretesa, considerato isolatamente, non dimostra infatti che l’esecuzione o gli effetti dell’atto possano determinare un pregiudizio irreversibile per il contribuente.
Inoltre, la presenza di altri soggetti coobbligati esclude la configurabilità di un danno di tale natura, poiché il contribuente non si trova necessariamente esposto, da solo, all’intero peso dell’obbligazione contestata.
Esito
La misura cautelare non può essere concessa in assenza, anche solo alternativamente, di una adeguata dimostrazione della fondatezza della pretesa cautelare e del rischio di un danno grave e irreparabile. Nel caso descritto, risultano carenti sia il fumus boni iuris, per l’inconsistenza o il contrasto delle argomentazioni con la giurisprudenza di legittimità, sia il periculum in mora, per l’inidoneità della documentazione patrimoniale e per l’assenza di elementi sufficienti a dimostrare un pregiudizio irreparabile.
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