Ordinanza del 14/03/2016 n. 352 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Capitale - Periculum in mora - Sussiste - Sanzioni - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento distingue tra capitale e sanzioni ai fini della sospensione cautelare. Il periculum in mora sussiste per il capitale quando l’importo richiesto è ingente rispetto al reddito dichiarato dal contribuente; non sussiste invece per le sanzioni provvisoriamente dovute in base alla sentenza di primo grado e già pagate, poiché non emerge un danno grave e irreparabile incidente sui diritti primari del contribuente o sull’attività d’impresa.
Misure cautelari: sussistenza del periculum in mora per il capitale e sua insussistenza per le sanzioni già corrisposte
Misure cautelari e periculum in mora
Il documento esamina la sussistenza del danno grave e irreparabile quale presupposto per l’adozione di misure cautelari, distinguendo la posizione relativa al capitale da quella concernente le sanzioni.
Capitale
Con riferimento al capitale, il periculum in mora viene ritenuto sussistente quando l’importo di cui si chiede il pagamento risulta ingente rispetto al reddito dichiarato dal contribuente. Tale sproporzione consente di ravvisare un danno grave e irreparabile collegato all’esecuzione della pretesa, in ragione dell’incidenza significativa dell’esborso sulla situazione economica dichiarata.
Sanzioni
Diversa è la valutazione per le sanzioni provvisoriamente dovute in base alla sentenza di prime cure e già corrisposte dal contribuente. Per tali somme non viene ravvisato un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la misura cautelare.
In particolare, il pagamento delle sanzioni non risulta tale da determinare conseguenze gravi e durature:
- sui diritti primari del contribuente;
- sullo svolgimento dell’attività d’impresa.
Esito della valutazione cautelare
La valutazione è quindi differenziata: il periculum in mora sussiste limitatamente al capitale, quando l’importo richiesto è ingente rispetto al reddito dichiarato, mentre non sussiste con riferimento alle sanzioni già corrisposte, non essendo dimostrata un’incidenza irreversibile o significativamente pregiudizievole sulla posizione personale o imprenditoriale del contribuente.
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