Ordinanza del 29/02/2016 n. 217 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso per cassazione - Pendenza - Istanza di sospensione dell'accertamento - Gravità e irreparabilità del danno - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria può sospendere l’esecuzione dell’atto di accertamento, ai sensi dell’art. 62-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, quando il contribuente abbia proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale e prospetti un danno grave e irreparabile. La ricezione di una cartella di pagamento di importo rilevante, derivante dalla sentenza di primo grado, costituisce elemento idoneo a valutare tale presupposto.
Sospensione dell’esecuzione dell’accertamento durante il ricorso per cassazione in presenza di danno grave e irreparabile
Sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento durante il giudizio di cassazione
Il documento riguarda la possibilità per il contribuente di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento mentre è pendente un ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale. La misura cautelare è collegata alla prospettazione di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto.
Riferimenti normativi
La sospensione è richiesta ai sensi dell’art. 62-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, disposizione introdotta dall’art. 9 del D.Lgs. n. 156 del 2015. La norma consente al contribuente, dopo la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del collegio regionale, di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento all’origine della controversia.
Presupposto della gravità e irreparabilità del danno
Secondo il principio riportato, ai fini della decisione sull’istanza cautelare deve essere considerato il solo presupposto richiesto della gravità e irreparabilità del danno che potrebbe derivare dall’esecuzione dell’atto di accertamento. La valutazione si concentra quindi sulle conseguenze pregiudizievoli che l’esecuzione potrebbe produrre a carico del contribuente durante la pendenza del giudizio di cassazione.
Elementi rilevanti nel caso esaminato
Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale e aveva chiesto la sospensione dell’esecuzione dell’accertamento. A sostegno dell’istanza aveva rappresentato il rischio di subire un danno grave e irreparabile, evidenziando in particolare di aver ricevuto una cartella di pagamento di notevole importo, dovuta a seguito della sentenza di primo grado.
La rilevanza economica della cartella di pagamento è stata considerata nell’ambito della valutazione del possibile pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’atto.
Esito e principio applicabile
La commissione tributaria dispone la sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento quando risulta prospettato il presupposto della gravità e irreparabilità del danno. Nel contesto descritto, la pendenza del ricorso per cassazione e l’esistenza di una cartella di pagamento di importo notevole costituiscono gli elementi posti a fondamento della misura cautelare.
Il principio affermato è che, su istanza del contribuente e in presenza di un possibile danno grave e irreparabile, l’esecuzione dell’atto di accertamento può essere sospesa ai sensi dell’art. 62-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
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