Ordinanza del 07/03/2016 n. 298 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora -Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 richiede congiuntamente gravi e fondati motivi, costituiti dal fumus boni iuris e dal periculum in mora. Il fumus presuppone una rilevante probabilità di riforma della sentenza per manifesta erroneità, mentre il periculum deve derivare da un danno grave e irreparabile, valutato concretamente in relazione alla situazione economico-patrimoniale del contribuente e non alla sola entità delle somme controverse. Nel caso considerato, tali presupposti non sussistono.
Sospensione dell’esecutività della sentenza tributaria: insussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora
Sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado
Il documento riguarda i presupposti necessari per ottenere la sospensione dell’esecutività di una sentenza tributaria di primo grado. La misura cautelare può essere concessa soltanto quando ricorrano contemporaneamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Riferimento normativo e gravi e fondati motivi
L’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 richiede la presenza di “gravi e fondati motivi”. Tale requisito deve essere interpretato in senso duplice:
- come presumibile fondatezza dei motivi di appello, sotto il profilo del fumus boni iuris;
- come sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza, sotto il profilo del periculum in mora.
La sospensione, pertanto, non può essere disposta sulla base della sola proposizione dell’appello o della mera contestazione della decisione impugnata.
Fumus boni iuris
Il fumus boni iuris è configurabile quando sussiste una rilevante probabilità che la sentenza appellata venga riformata. Tale probabilità deve essere collegata alla manifesta erroneità delle statuizioni contenute nella decisione di primo grado.
Non è quindi sufficiente prospettare una diversa interpretazione delle questioni controverse: occorre che i motivi di appello evidenzino elementi tali da rendere concretamente probabile la riforma della sentenza.
Periculum in mora
Il periculum in mora richiede la prova di conseguenze pregiudizievoli gravi e irreparabili derivanti dall’esecuzione della sentenza appellata. Esso non può essere desunto automaticamente dall’importo delle somme oggetto della controversia né da affermazioni generiche sul pregiudizio economico.
La valutazione deve essere concreta e riferita alla situazione economico-patrimoniale del contribuente, considerando gli effetti effettivamente prodotti dall’esecuzione della sentenza. In particolare, deve emergere che l’esecuzione sia idonea a determinare un danno non adeguatamente reversibile o riparabile.
Esito della valutazione cautelare
Nel caso esaminato non risultano sussistenti i presupposti richiesti per la sospensione. Mancano, quindi, sia una rilevante probabilità di riforma della sentenza fondata su una manifesta erroneità della decisione, sia la dimostrazione di un danno grave e irreparabile concretamente rapportato alla situazione del contribuente.
La misura cautelare non può pertanto essere fondata né sulla sola entità delle somme in contestazione né su deduzioni prive di specifico riscontro circa le conseguenze dell’esecuzione.
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