Regolamento (UE) 2020/597
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/597 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di burro e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un regime temporaneo di aiuto all’ammasso privato per il burro, per attenuare lo squilibrio tra offerta e domanda causato dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure restrittive connesse. L’importo dell’aiuto è fissato anticipatamente per rendere il meccanismo rapido e flessibile. Sono inoltre previste semplificazioni amministrative e deroghe temporanee ai controlli in loco, limitatamente alle difficoltà generate dalle misure anti-Covid.
Concessione di un aiuto all’ammasso privato di burro e fissazione anticipata del relativo importo, con deroghe temporanee sui controlli a causa della pandemia di Covid-19.
Ambito di applicazione
Si applica al burro di origine dell’Unione che sia di qualità sana, leale e mercantile e conforme ai requisiti della sezione IV dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238. L’aiuto riguarda le domande presentate dal 7 maggio 2020 al 30 giugno 2020 per prodotti già conferiti all’ammasso, con quantitativo minimo di 10 tonnellate per domanda. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; salva diversa previsione del regolamento, si applicano anche il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Le deroghe sui controlli operano solo quando le misure adottate per contrastare la pandemia di Covid-19 impediscono all’organismo pagatore l’esecuzione tempestiva dei controlli.
Concessione di aiuti all’ammasso privato di burro e fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/597 della Commissione è adottato nel contesto della crisi generata dalla pandemia di Covid-19, che ha determinato un forte calo della domanda di prodotti lattiero-caseari, in particolare per effetto delle restrizioni alla circolazione, della contrazione della ristorazione e della chiusura di attività commerciali e ricettive. La Commissione richiama il ricorso a prodotti stoccabili e a lunga conservazione, come burro e latte scremato in polvere, che hanno accentuato lo squilibrio tra offerta e domanda; da qui la necessità di sostenere il mercato mediante un aiuto all’ammasso privato del burro.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento si fonda sull’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sull’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1370/2013 e sull’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013. La disciplina operativa resta quella del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, salvo deroghe espressamente introdotte dal presente atto.
Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 istituisce un aiuto all’ammasso privato di burro, limitato al prodotto ammissibile secondo le regole dell’OCM unica. Il regolamento è applicabile a tutti gli Stati membri ed è direttamente efficace; non introduce una disciplina generale del mercato lattiero-caseario, ma una misura eccezionale e temporanea di sostegno al settore del burro.
Requisiti del prodotto
Ai sensi dell’articolo 2, il burro deve essere di origine dell’Unione e presentare qualità sana, leale e mercantile. Inoltre, deve soddisfare i requisiti tecnici della sezione IV dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238, rinviando così alla normativa secondaria già vigente per le caratteristiche del prodotto ammesso all’aiuto.
Domande di aiuto: termini e requisiti formali
L’articolo 3 stabilisce che le domande possono essere presentate dal 7 maggio 2020 al 30 giugno 2020. È richiesto che i quantitativi siano già stati conferiti all’ammasso al momento della domanda, con un minimo di 10 tonnellate per ciascuna istanza. La previsione mira a semplificare la gestione amministrativa e a concentrare il sostegno su quantitativi economicamente significativi.
Importo dell’aiuto e durata dell’ammasso contrattuale
L’articolo 4 fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto in due componenti:
- 9,83 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio;
- 0,43 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.
L’ammasso contrattuale termina il giorno precedente lo svincolo del prodotto dall’ammasso. L’aiuto è concedibile solo se il periodo contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni. La fissazione anticipata dell’importo risponde all’esigenza di rapidità e flessibilità operativa, coerente con la finalità di stabilizzazione del mercato.
Controlli e deroghe connesse al Covid-19
L’articolo 5 introduce deroghe temporanee all’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Se, a causa delle misure anti-Covid, l’organismo pagatore non è in grado di effettuare tempestivamente i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro può:
- prorogare il termine per eseguire i controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure;
- sostituire i controlli, durante il periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, come fotografie geolocalizzate o prove elettroniche.
Inoltre, in deroga all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, non è richiesto lo svolgimento di controlli in loco senza preavviso durante il periodo di attuazione delle misure. La norma tiene conto delle difficoltà operative determinate dalla pandemia, bilanciando esigenze di controllo e fattibilità amministrativa.
Entrata in vigore
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica quindi immediatamente, con effetto diretto in tutti gli Stati membri, per produrre un impatto rapido sul mercato del burro e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi.
Disposizioni principali
Istituzione dell’aiuto e coordinamento con la normativa quadro
L’articolo 1 istituisce un aiuto all’ammasso privato di burro ai sensi dell’articolo 17, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Salvo disposizioni contrarie del regolamento di esecuzione (UE) 2020/597, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
Requisiti di ammissibilità del burro
Ai fini dell’aiuto, il burro deve essere di origine dell’Unione e di qualità sana, leale e mercantile. Deve inoltre rispettare i requisiti della sezione IV dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.
Domande: termini, oggetto e quantità minima
Le domande possono essere presentate dal 7 maggio 2020 al 30 giugno 2020. Esse devono riguardare prodotto già conferito all’ammasso. Il quantitativo minimo per ciascuna domanda è fissato in 10 tonnellate.
Importo dell’aiuto e durata del periodo di ammasso
L’aiuto è fissato anticipatamente in 9,83 EUR per tonnellata immagazzinata per le spese fisse di magazzinaggio e in 0,43 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale. L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso e l’aiuto è concedibile solo se il periodo di ammasso è compreso tra 90 e 180 giorni.
Deroghe sui controlli per effetto del Covid-19
In deroga all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, se l’organismo pagatore non riesce a effettuare tempestivamente i controlli a causa delle misure anti-Covid, lo Stato membro può prorogare il termine per tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure oppure sostituirli, durante il periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, come fotografie geolocalizzate o altre prove elettroniche. In deroga all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, non sono richiesti controlli in loco senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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