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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19676/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione e manutenzione del sito "Consultori in rete". L'ASL aveva agito per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della società appaltatrice, sostenendo che questa non avesse correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte. Il Tribunale aveva accertato un parziale inadempimento dell'appaltatrice e l'aveva condannata a consegnare i contenuti e a inserirli nel sito, ma aveva rigettato la domanda di risoluzione. In appello l'ASL ha insistito per la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. La Corte d'appello ha però ritenuto che l'appaltatrice fosse tenuta solo alla realizzazione dell'architettura tecnica e grafica del sito, non anche alla redazione o reperimento dei contenuti medico-scientifici, che dovevano provenire dall'ASL e dal personale dei consultori; ha inoltre rilevato che le scadenze essenziali erano state rispettate e che l'eventuale mancato completamento del sito dipendeva dalla mancata collaborazione dell'ASL, che non aveva fornito i contenuti necessari. Con il ricorso per cassazione l'ASL ha dedotto violazione delle norme sull'impugnazione e sul giudicato interno, sostenendo che, in mancanza di appello incidentale della controparte, la Corte d'appello non avrebbe potuto rimettere in discussione l'accertamento del parziale inadempimento già compiuto in primo grado e avrebbe reso una decisione inammissibilmente peggiorativa senza valutare la gravità dell'inadempimento.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di improcedibilità, ritenendo che il ricorso fosse stato notificato entro il termine lungo e che, in tale situazione, la mancata produzione iniziale della relata non comportasse improcedibilità. Nel merito, ha rigettato il ricorso: ha affermato che, una volta che l'appellante propone in appello la domanda di risoluzione del contratto, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunciato alla pronuncia di primo grado fondata sulla domanda di esatto adempimento, in quanto logicamente incompatibile; pertanto, il giudice d'appello può valutare la sola domanda di risoluzione devoluta senza essere vincolato dall'accertamento sul parziale inadempimento in termini tali da imporre un appello incidentale della controparte. La decisione impugnata non integra reformatio in peius, ma costituisce la conseguenza logica dell'accoglimento della diversa domanda devoluta. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata per vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato interno formatosi sulla pronuncia di primo grado.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità della rimessione in discussione del capo non impugnato.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di impugnazioni incidentali e acquiescenza.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità dell'appello incidentale della controparte.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di specificità dei motivi di appello.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di appello incidentale.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Richiamato come vizio processuale dedotto nel ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla produzione tardiva della relata di notifica.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dall'eccezione di improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica nel termine.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    Richiamato dall'eccezione di improcedibilità per omesso deposito della relata di notificazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per distinguere il termine breve per impugnare quando la sentenza è notificata.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per applicare il termine lungo quando la notificazione della sentenza non sia allegata.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato quale base della domanda di risoluzione per inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato per la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro del contributo unificato da versare se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata non sussiste quando il ricorso sia stato comunque notificato entro il termine lungo di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
  • Quando l'appellante, che in primo grado aveva chiesto l'esatto adempimento, in appello propone la domanda di risoluzione del contratto, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunciato alla pronuncia di primo grado fondata su una domanda logicamente incompatibile.
  • La pronuncia del giudice d'appello che, decidendo sulla sola domanda di risoluzione devoluta, escluda l'inadempimento grave non integra reformatio in peius e non richiede appello incidentale della controparte, se la diversa valutazione discende dalla nuova domanda proposta dall'appellante.
  • Ai fini della risoluzione per inadempimento, il giudice deve verificare non solo l'esistenza dell'inadempimento, ma anche la sua imputabilità e la sua gravità, tenendo conto del contenuto concreto delle obbligazioni contrattuali e della collaborazione dovuta dalle parti.
  • Se la prestazione contrattuale richiede la cooperazione del creditore o di una parte committente, il mancato completamento dell'opera può essere imputato a chi non abbia messo la controparte in condizione di adempiere, escludendo la gravità dell'inadempimento dell'appaltatore.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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