Cassazione Penale, Sentenza n. 27611/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
L'indagato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati dal GIP, deducendo un unico motivo ex art. 606, lett. c), c.p.p.: la nullità dell'ordinanza per omessa notificazione al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del riesame. Dal testo emerge che l'avviso era stato inviato via PEC a un indirizzo errato/non valido, con attestazione di mancata consegna, e che non risultava alcun rinnovo della notifica. La difesa ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: l'omessa valida notificazione dell'avviso di udienza al difensore ha integrato una violazione del diritto di difesa e una nullità di ordine generale dell'udienza camerale celebrata senza difensore, con conseguente invalidità dell'ordinanza resa all'esito. Poiché il difensore non era comparso all'udienza, la nullità non poteva considerarsi sanata. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per la rinnovazione della trattazione del riesame previa regolare instaurazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Disciplina l'istanza di riesame della misura cautelare personale; il provvedimento impugnato era quello reso in sede di riesame.
art. 606, lett. c), c.p.p.
Consente di dedurre in cassazione l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; qui è stato utilizzato per denunciare un error in procedendo.
art. 178, lett. c), c.p.p.
La mancata valida notificazione dell'avviso al difensore è stata qualificata come nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa.
art. 184 c.p.p.
La Corte ha escluso la sanatoria della nullità, rilevando che il difensore non era comparso all'udienza.
artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, c.p.p.
Richiamati per dare atto che il procedimento di legittimità si è svolto in contraddittorio scritto, senza trattazione orale.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato in dispositivo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame cautelare, l'avviso dell'udienza camerale deve essere validamente notificato al difensore dell'indagato; la notifica inviata a un indirizzo PEC errato o non valido, con mancata consegna del messaggio e senza successivo rinnovo, determina una nullità per violazione del diritto di difesa.
- Quando è denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti processuali per verificare la sussistenza della dedotta nullità.
- La celebrazione dell'udienza camerale del riesame senza la partecipazione del difensore, in mancanza di valida notificazione dell'avviso, comporta la nullità dell'udienza e del provvedimento adottato all'esito.
- La nullità per omessa notifica al difensore non si sana se il difensore non è comparso all'udienza, non potendo operare alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- L'accertata violazione del contraddittorio nel riesame cautelare impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale competente per la rinnovazione dell'udienza.
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