Sentenza n. 2179/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla resistente amministrazione sull’istanza n. 43683 presentata in data 18 aprile 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna in data 10 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente specializzata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 18 aprile 2025 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna il 10 aprile 2025. Ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia per la scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della configurazione dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso. Nel caso concreto, il Ministero non aveva concluso il procedimento né risultavano richieste di integrazione documentale. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, più tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento, con un termine massimo complessivo di quattro mesi ove siano richieste integrazioni. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, per provvedere entro ulteriori 90 giorni e senza compenso. L’Amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
La scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso integra, in presenza di una formale istanza, il presupposto dell’obbligo di provvedere e del silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, ove necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo indicato dal giudice è di quattro mesi.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e il relativo silenzio-inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi quando siano richieste integrazioni documentali.
- L’accertamento giudiziale del silenzio-inadempimento comporta l’ordine all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine assegnato dal giudice, senza anticipare il contenuto sostanziale della decisione amministrativa.
- In caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato con la sentenza, il giudice può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento entro un ulteriore termine.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’Amministrazione e il commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai pertinenti principi della giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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