Sentenza n. 1433/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2174/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2174/2025, notificata al Ministero il 21 marzo 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 16 luglio 2025. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente, con modalità analoghe a quelle previste per il personale docente di ruolo, la Carta elettronica del docente per l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, per un totale di 2.000 euro. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la formazione del giudicato per mancata impugnazione della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale mediante il pagamento delle somme spettanti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; l'ausiliario deve svolgere l'incarico, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di 500 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 3; comma 4, lettera e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora in caso di persistente inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme alla formazione del giudicato, presupposto per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della parcella; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.
art. 8 l. n. 417/1978
È richiamato ai fini della liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75
È richiamata, unitamente all'art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 e all'art. 8 della l. n. 417/1978, per la disciplina delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la formazione del giudicato attestata dalla mancata impugnazione del titolo e l'inutile decorso del termine legale per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione legittimano l'ordine giudiziale di esecuzione coattiva.
- Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia e imporre una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- Il termine per chiedere la liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell'incarico esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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