Sentenza n. 28/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’accertamento della nullità ovvero per l'annullamento del punto 4 della determina n. 188 del 18 settembre 2025: attribuzione di misura compensativa patrimoniale in sede di conclusione positiva della Conferenza di servizi relativa alla PAS avente per oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile da fonte solare e relative opere di connessione della potenza di 12 MW in Lacedonia, località Macchialupo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: punto 4 della determina comunale che, a conclusione positiva della conferenza di servizi relativa alla PAS, imponeva una misura compensativa patrimoniale pari al 3% del fatturato annuale derivante dalla cessione dell'energia prodotta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale il privato
La controversia
La società proponente chiedeva l'accertamento della nullità o l'annullamento del punto 4 della determina comunale, nonché del correlato parere espresso dal Sindaco in conferenza di servizi. Deduceva, in sintesi, il difetto assoluto di potere del Comune di imporre la misura compensativa nell'ambito di una procedura abilitativa semplificata, sostenendo che l'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003 riguarderebbe esclusivamente gli impianti soggetti ad autorizzazione unica. Contestava inoltre la competenza del Comune, l'assenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e l'illegittima configurazione della misura in termini esclusivamente patrimoniali. In pendenza del giudizio, il Comune adottava una determina di annullamento d'ufficio del solo punto 4 della precedente determina, lasciando ferme le restanti disposizioni. La ricorrente dichiarava quindi espressamente il venir meno del proprio interesse ad agire.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'annullamento d'ufficio del punto impugnato aveva eliminato l'atto lesivo e la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia di merito, sicché non avrebbe potuto ricavare alcuna utilità pratica dall'accoglimento del ricorso. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative al potere di imporre misure compensative, alla competenza comunale, alla proporzionalità, all'istruttoria e alla natura patrimoniale della misura. Le spese sono state dichiarate irripetibili, con addebito al Comune del rimborso del contributo unificato, in considerazione dell'esito della vicenda, risultato conforme alle deduzioni della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando, per effetto dell'eliminazione dell'atto impugnato o di altra sopravvenienza, il ricorrente non possa più conseguire un'utilità pratica dalla pronuncia.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione e ricorrono i relativi presupposti.
art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003
La disposizione era invocata dalla ricorrente per sostenere che il potere di prevedere misure compensative riguardasse gli impianti soggetti ad autorizzazione unica; la questione non è stata decisa nel merito.
d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190
Il provvedimento di autotutela richiamava il decreto come nuova base legale per la previsione di misure compensative anche nell'ambito della PAS; il TAR non ha esaminato la portata della disciplina.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla d'ufficio l'atto impugnato e il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il ricorrente conseguire un'ulteriore utilità pratica dalla pronuncia.
- L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto ormai rimosso, salvo che residui una concreta utilità derivante dalla decisione, non ravvisata nel caso esaminato.
- Anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per autotutela dell'amministrazione, il giudice può porre a carico dell'amministrazione il rimborso del contributo unificato, lasciando irripetibili le ulteriori spese, qualora l'esito della vicenda risulti sostanzialmente conforme alle deduzioni del ricorrente.
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