Ordinanza n. 1307/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio- Roma (sezione prima bis) n. 1448 del 6 marzo 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. I bis, di reiezione della domanda cautelare proposta contro il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione del trasferimento d'autorità. Dalla motivazione risultano censure relative alla legittimità del trasferimento, alla sua qualificazione come misura di incompatibilità ambientale e alla natura asseritamente vessatoria dell'ordine, nonché l'invocazione della disciplina europea e nazionale sul whistleblowing. Il provvedimento precisa che il trasferimento d'autorità e quello per incompatibilità ambientale appartengono al genus degli ordini militari; che, in tale ambito, l'interesse pubblico alla tutela del prestigio e della funzionalità dell'Amministrazione militare prevale sulle esigenze personali e familiari del trasferito; che la natura vessatoria dell'ordine deve essere provata dall'interessato; e che la disciplina del whistleblowing non si applica al personale militare e comunque non riguarda rivendicazioni personali o contestazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti entrambi i presupposti concorrenti della tutela cautelare, fumus boni iuris e periculum in mora. Ha escluso la favorevole valutabilità delle censure perché il trasferimento d'autorità del personale militare, previsto dagli artt. 976, comma 2, e 1349, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, rientra negli ordini militari ed è sottratto alle garanzie partecipative e procedimentali della legge n. 241/1990. Ha inoltre affermato che anche il trasferimento per incompatibilità ambientale è un ordine militare e che le esigenze personali e familiari del militare cedono rispetto all'interesse pubblico al prestigio e alla funzionalità dell'Amministrazione, non essendo stata fornita la prova della natura vessatoria dell'ordine. Ha escluso l'applicabilità al personale militare della disciplina europea e nazionale del whistleblowing e ha ritenuto comunque estranee a tale istituto le rivendicazioni personali e le contestazioni sul rapporto di lavoro nei confronti dei superiori. La carenza del fumus ha reso irrilevante l'esame del periculum in mora. L'appellante è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare e richiede la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare.
art. 55, comma 1, c.p.a.
Richiede, ai fini della tutela cautelare, la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 976, comma 2, d.lgs. 66/2010
Costituisce, insieme all'art. 1349, comma 3, la base normativa del trasferimento d'autorità del personale militare, qualificato come ordine militare.
art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010
Concorre a disciplinare il trasferimento d'autorità del personale militare, ricondotto al genus degli ordini militari.
legge 7 agosto 1990, n. 241
Le garanzie della legge sul procedimento amministrativo non si applicano al trasferimento d'autorità del personale militare, in quanto ordine militare.
Massime di principio
- Il trasferimento d'autorità del personale militare, in quanto riconducibile al genus degli ordini militari, è sottratto alle garanzie procedimentali della legge n. 241/1990.
- Anche il trasferimento per incompatibilità ambientale costituisce un ordine militare; nella relativa valutazione prevale l'interesse pubblico alla tutela del prestigio e della funzionalità dell'Amministrazione militare rispetto alle esigenze personali e familiari del trasferito.
- Chi deduce la natura vessatoria di un ordine militare deve fornire la prova concreta dell'intento persecutorio o vessatorio; la mera contestazione del trasferimento non è sufficiente.
- La disciplina europea e nazionale del whistleblowing non trova applicazione al personale militare e, in ogni caso, non copre rivendicazioni personali o contestazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori.
- Nel giudizio cautelare la carenza del fumus boni iuris rende superfluo l'accertamento del periculum in mora, poiché i presupposti della tutela cautelare sono concorrenti.
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