Sentenza n. 346/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso principale, ritualmente notificato e depositato da -OMISSIS- il 23 febbraio 2026: - della deliberazione del Commissario straordinario dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” -OMISSIS- del 17 dicembre 2025 avente ad oggetto la nomina del Direttore dell’Unità operativa complessa di -OMISSIS- dell’Istituto tumori e il conferimento del relativo incarico; - del “messaggio PEC” del 16 dicembre 2025, pervenuto dall’IRCCS alla ricorrente, a mezzo del quale si invitava a verificare l’esito del procedimento, con riferimento alla posizione -OMISSIS-; - dei verbali -OMISSIS- (dell’8 aprile 2025) e -OMISSIS- della Commissione di valutazione; - delle determinazioni assunte in sede di valutazione dei titoli, che si deduce sia stata realizzata il 19 maggio 2025; - delle risultanze di cui al ridetto verbale -OMISSIS-; - dell’“annotazione” del Commissario straordinario posta a margine della nota -OMISSIS- del 9/12/25 (indicata ma non esibita); - del contratto – ove stipulato – tra IRCCS e la dott. -OMISSIS-, ancorché non depositato e/o osteso, quale che sia la sua decorrenza; - di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti endoprocedimentali, e comunque di ogni e qualsiasi determinazione anche se non ostesa che abbia supportato o reso possibile e/o non impedito la illegittima decisione di attribuire la nomina di vincitrice alla dott. -OMISSIS- o la posizione in graduatoria della dott. -OMISSIS-, prima della dott. -OMISSIS-; per l’accertamento immediato e già in via cautelare - dell’errore come sopra dedotto, con altrettanto immediata sostituzione dei punteggi in tutti gli atti concorsuali, nessuno escluso ed eccettuato, laddove viene indicato anche l’erroneo punteggio finale, pari a 57,40, in luogo di quello giusto, pari a 58,90, con la conseguente ascesa della dott. -OMISSIS- al secondo posto in graduatoria, al posto della controinteressata dott. -OMISSIS-, attestata al punteggio di 57,60, che quindi si attesta al terzo posto, per poi – in accoglimento delle censure – accertarsi il diritto della dott.ssa -OMISSIS- ad essere nominata vincitrice di questo concorso al di sopra di ogni valutazione relativa alle altre candidate, con obbligo di stipula immediata del contratto in suo favore; nonché per il risarcimento dei danni subìti e subendi dalla ricorrente in esito alla sua illegittima pretermissione nella procedura per cui è causa, nonché specificamente per essere stata ingiustamente ed erroneamente collocata in graduatoria al terzo posto, in luogo del secondo, per la superficialità espressa dalla Commissione e dall’amministrazione controinteressata, in persona del Responsabile del Procedimento e del Direttore responsabile proponente, per aver attestato un dato istruttorio errato, persino nella semplice indicazione aritmetica di una somma, che ha deviato l’ordine vero della collocazione in graduatoria delle candidate; per quanto riguarda il ricorso incidentale, notificato e depositato da -OMISSIS- il 7 marzo 2026: - dei verbali della Commissione di valutazione -OMISSIS- dell’8 aprile 2025 e -OMISSIS- del 2 dicembre 2025; - della deliberazione del Commissario straordinario dell’IRCCS resistente -OMISSIS- del 17 dicembre 2025 nonché della deliberazione -OMISSIS-42 del 27 febbraio 2026, nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente principale il maggior punteggio di 30,90 per la valutazione del curriculum, rispetto a quello effettivamente spettante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione di approvazione della graduatoria e conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura sanitaria complessa, unitamente agli atti della procedura selettiva e alla graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente principale, inizialmente collocata al terzo posto e successivamente ricollocata al secondo a seguito della rettifica di un errore aritmetico nel punteggio, ha impugnato gli atti della procedura, sostenendo che il punteggio corretto avrebbe dovuto essere pari a 58,90 anziché 57,40 e che tale errore aveva inciso sulla graduatoria. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 97 Cost., dell’art. 3 della l. 241/1990 e della disciplina regionale applicabile, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erronea presupposizione, illogicità e sviamento. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la rettifica dei punteggi, l’accertamento del diritto alla nomina e il risarcimento dei danni. La prima classificata ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3868/2026, e ha proposto ricorso incidentale per contestare il maggior punteggio attribuito alla ricorrente principale nella valutazione del curriculum. L’Istituto resistente ha eccepito anch’esso il difetto di giurisdizione e, in subordine, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando l’intervenuta rettifica del punteggio e l’avanzamento della ricorrente al secondo posto.
La decisione
Il TAR ha esaminato in via preliminare e assorbente la questione di giurisdizione e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha richiamato il contrasto giurisprudenziale sulla natura delle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa: da un lato, l’orientamento amministrativo che le qualificava come procedure concorsuali pubblicistiche; dall’altro, l’orientamento che le riconduceva alla gestione privatistica del rapporto di lavoro dirigenziale sanitario. Ha ritenuto decisivo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 3868/2026, secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/1992, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso e, pertanto, non trova applicazione l’art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001, che attribuisce al giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici. Secondo le Sezioni Unite, l’apertura della selezione a sanitari non dipendenti dell’azienda non muta tale qualificazione, poiché il presupposto dell’incarico è il previo superamento del concorso pubblico per l’immissione nel ruolo unico della dirigenza sanitaria. Neppure la previsione di prove, criteri predeterminati, graduatoria vincolante e nomina del candidato meglio classificato trasforma la procedura in un concorso pubblico o in una progressione verticale, trattandosi di attribuzione di incarico nell’ambito di un rapporto dirigenziale già costituito. Il TAR ha quindi stabilito che la controversia, comprese le censure sulla graduatoria, sui punteggi e sul conferimento dell’incarico, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio può essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
«anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 20 della legge -OMISSIS-18 del 2022, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso»
La procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non costituisce pubblico concorso, anche quando preveda prove, criteri di valutazione predeterminati, graduatoria e nomina del candidato con il miglior punteggio.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
La controversia rientra nella giurisdizione ordinaria quale controversia relativa alla gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato e al conferimento di un incarico dirigenziale.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
«non trova applicazione il comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. -OMISSIS-65 del 2001»
La disposizione sulla giurisdizione amministrativa per le controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici non si applica al conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa.
art. 20, comma 1, l. -OMISSIS-18/2022
La modifica dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/1992 non ha trasformato la procedura di conferimento dell’incarico in un pubblico concorso.
art. 11 c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti previsti dalla norma.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e senza opposizioni.
Massime di principio
- Anche dopo la modifica dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/1992, il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non avviene tramite pubblico concorso; le relative controversie appartengono quindi alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella amministrativa prevista dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001.
- La previsione di prove selettive, criteri di valutazione predeterminati, graduatoria dei candidati vincolante e obbligo di conferire l’incarico al candidato con il miglior punteggio non è sufficiente a qualificare come concorsuale, in senso tecnico, la procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale sanitario.
- L’accesso alla procedura di conferimento dell’incarico da parte di sanitari non dipendenti dell’azienda non attribuisce natura pubblicistica o concorsuale alla selezione, quando il presupposto dell’incarico resta il previo inserimento nel ruolo unico della dirigenza sanitaria.
- Il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non costituisce progressione verticale né comporta il passaggio a una posizione funzionale qualitativamente diversa, poiché si colloca nell’ambito di un rapporto dirigenziale già costituito.
- La natura privatistica della procedura non esclude il controllo giudiziale sui relativi vizi: la presenza di parametri obiettivi e verificabili può rendere più incisivo l’intervento del giudice ordinario, anche mediante rimedi diversi dal solo risarcimento.
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