Sentenza n. 402/2026 - Roma, Sezione 3
Ricorso ex art.117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Università e della Ricerca in ordine la richiesta di trasferimento della ricorrente dalla Scuola di specializzazione di Ortopedia e Traumatologia di Catanzaro ad analoga Scuola presso l'Università degli Studi di Bari sulla scorta dei nulla osta delle predette Scuole;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Ministero dell’Università e della Ricerca sull’istanza di trasferimento dalla Scuola di specializzazione di Ortopedia e Traumatologia di Catanzaro all’analoga Scuola dell’Università di Bari
Esito
Favorevole al ricorrente (medico specializzando)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, iscritta e frequentante il primo anno della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università della Magna Grecia di Catanzaro, ha chiesto il trasferimento presso l’analoga Scuola dell’Università di Bari per gravi ragioni di salute riguardanti la propria famiglia d’origine. Dopo un primo diniego della Scuola di provenienza, ha ottenuto il parere favorevole della Scuola di destinazione e, successivamente, il nulla osta dell’Università di Catanzaro. Ha quindi trasmesso al Ministero tutta la documentazione necessaria per l’adozione del provvedimento definitivo, sollecitando più volte l’Amministrazione. Deduce l’illegittimità del silenzio ministeriale e chiede che sia ordinato al Ministero di provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso avverso il silenzio. Richiamando l’art. 2, comma 1, l. 241/1990, afferma che, quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge; i termini decorrono dal ricevimento della domanda. Il Collegio aderisce inoltre all’orientamento secondo cui l’obbligo di provvedere può derivare, oltre che da una specifica previsione normativa, anche da ragioni di giustizia sostanziale ed equità. Nel caso concreto, l’obbligo di pronunciarsi è rafforzato dal consenso di entrambe le Scuole di specializzazione interessate, dalle serie ragioni personali dedotte e dal decorso del termine ordinario nonostante le plurime sollecitazioni. Il Ministero è ordinato a provvedere sull’istanza entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia, è nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Ricorso ex art.117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione; il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere sull’istanza e può nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 2, commi 1 e 6, l. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso
Impone la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso; per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine decorre dal ricevimento della domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un procedimento amministrativo consegue a un’istanza del privato, l’amministrazione è tenuta a concluderlo mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dal ricevimento della domanda.
- L’obbligo dell’amministrazione di provvedere può essere riconosciuto, oltre che sulla base di una specifica disposizione normativa, anche in presenza di ragioni di giustizia sostanziale ed equità che rendano doverosa una pronuncia espressa.
- Il decorso del termine ordinario per provvedere, accompagnato da reiterate sollecitazioni dell’interessato e dalla disponibilità degli organi amministrativi coinvolti a definire positivamente il procedimento, rende illegittima l’inerzia dell’amministrazione competente.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di pronunciarsi entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inadempimento.
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