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Sentenza

Sentenza del 29/11/2017 n. 28537 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli avvisi di accertamento riguardavano la rettifica del reddito imponibile dichiarato da C.G. per gli anni 1997-2003, sulla base della presunta esistenza di una società di fatto tra il contribuente e la moglie D.M. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR, che aveva annullato gli accertamenti ritenendo non provata la società di fatto e non sufficientemente verificabili le movimentazioni bancarie. In Cassazione ha dedotto omessa motivazione, violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 2697 c.c. Il contribuente ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per assenza di una procura specifica dell’Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione preliminare del contribuente, ritenendo valido il ricorso dell’Avvocatura dello Stato anche senza l’indicazione di una specifica procura ad litem. Tuttavia, ha dichiarato nullo l’intero giudizio perché la controversia sulla presunta società di fatto coinvolgeva necessariamente anche la moglie D.M., la cui posizione sostanziale era direttamente interessata ma che non era stata chiamata in giudizio. Sono state quindi cassate sia la sentenza della CTR sia quella della CTP, con rinvio alla CTP di Napoli, che dovrà rinnovare il giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti di D.M. Le spese sono state rimesse al definitivo.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.

    "l'indicazione della procura, se conferita con atto separato"

    La disposizione riguarda la procura processuale attributiva dello ius postulandi e non impone di indicare nel ricorso l’incarico sostanziale conferito all’Avvocatura dello Stato dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, il ricorso per cassazione dell’Agenzia è ammissibile anche senza una specifica procura ad litem indicata nell’atto.

  • Art. 112 c.p.c.

    È stato invocato dall’Agenzia delle Entrate per denunciare l’omessa pronuncia su una questione decisiva, relativa agli indici rivelatori della società di fatto. Il motivo è rimasto assorbito poiché la Cassazione ha rilevato preliminarmente la nullità dell’intero giudizio per mancata partecipazione di una parte necessaria.

  • Art. 2697 c.c.

    È stato richiamato con riferimento all’onere della prova delle circostanze fondanti la pretesa tributaria e alla documentazione necessaria per valutare le movimentazioni bancarie. Anche questo motivo è stato dichiarato assorbito.

  • Litisconsorzio necessario processuale

    Quando la decisione sulla configurabilità di una società di fatto ai fini fiscali incide necessariamente sulla posizione di tutti i soggetti coinvolti, questi devono partecipare al giudizio. La mancata chiamata di uno di essi determina la nullità dell’intero processo e delle sentenze pronunciate.

Massime di principio

  • Se una controversia tributaria riguarda l’esistenza di una società di fatto o di un rapporto unitario con effetti fiscali su più persone, tutti i soggetti interessati devono essere chiamati in giudizio sin dall’inizio.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario non comporta soltanto la riforma della decisione, ma la nullità dell’intero giudizio, con cassazione delle sentenze e rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo.
  • Prima di esaminare la fondatezza dell’accertamento, il giudice deve verificare che il contraddittorio sia integro nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione sostanziale è coinvolta.
  • Nel contenzioso tributario, il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate proposto dall’Avvocatura dello Stato non è inammissibile per la mancata indicazione di una specifica procura ad litem, salvo che manchi effettivamente il necessario incarico dell’amministrazione.
  • Le questioni relative alla prova della società di fatto, alle movimentazioni bancarie e all’onere probatorio vengono esaminate solo dopo la corretta instaurazione del contraddittorio; se il processo è nullo per mancata partecipazione di una parte necessaria, tali motivi restano assorbiti.

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