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Sentenza

Sentenza n. 391/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta elettronica del docente o altro beneficio equipollente. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva attivato la Carta né fornito chiarimenti sulla mancata esecuzione. Il Ministero si è costituito chiedendo la riunione del procedimento con altri giudizi analoghi, istanza respinta dal Tribunale. Il giudice ha inoltre verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 16 aprile 2024 e il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 25 marzo 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la sentenza del Tribunale ordinario era passata in giudicato, e ha considerato decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, l’assenza di chiarimenti o indicazioni da parte del Ministero sull’inadempimento allegato dal ricorrente ha condotto il giudice, alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, a ritenere fondata la pretesa. Il Ministero è stato quindi ordinato di dare esecuzione alla sentenza civile entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante l’emissione della Carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta del ricorrente, operando quale organo ausiliario del giudice e in sostituzione dell’Amministrazione. Il giudice ha precisato che il commissario può adottare tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione, incluso l’ordine alla struttura tecnica di inserire il nominativo del ricorrente tra i soggetti abilitati alla registrazione e all’attivazione della Carta anche senza la qualifica di docente di ruolo. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta sproporzionata e iniqua in ragione della complessità del contenzioso seriale e della natura non essenziale del beneficio, qualificato come incentivo alla crescita professionale e di impiego facoltativo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Gli strumenti del giudizio di ottemperanza consentono di ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e permettono al giudice di impartire gli ordini necessari e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è proponibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere rispettato prima dell’attivazione dell’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma del processo civile richiamata dal giudice, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto al ricorrente dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo alle circostanze concrete, risulti sproporzionata e iniqua rispetto al credito e alla natura dell’obbligazione da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a un’amministrazione pubblica l’attribuzione di un beneficio amministrativo, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.
  • Quando il privato allega il mancato adempimento di un obbligo risultante da un titolo giudiziale e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione, la pretesa di ottemperanza può essere accolta in applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare, entro un termine assegnato, tutti gli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta opera quale organo ausiliario del giudice e, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, può adottare anche atti amministrativi non precedentemente esercitati, quando tali atti costituiscano il mezzo necessario per attuare il comando contenuto nel giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, considerando la complessità organizzativa dell’amministrazione e la natura del beneficio riconosciuto, risulti sproporzionata o iniqua rispetto all’obbligazione da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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