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Ordinanza

Ordinanza n. 769/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 336/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Ha ritenuto che l'ordine di sgombero fosse fondato su un provvedimento di confisca definitivo e che il lasso temporale trascorso fosse irrilevante. Ha inoltre affermato che la competenza dell'Agenzia nazionale discende dalle disposizioni transitorie dell'art. 118 d.lgs. n. 159/2011. Spese compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di sgombero fondato su un provvedimento definitivo di confisca; in appello, ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 336/2026, chiedendo la riforma del rigetto della domanda cautelare proposta contro l'ordine di sgombero. Dal testo emerge che la contestazione riguardava, in particolare, la rilevanza del tempo trascorso dall'adozione della confisca definitiva e la competenza dell'Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ad adottare o gestire il provvedimento gravato.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 118 d.lgs. n. 159/2011

    Le disposizioni transitorie fondano la competenza dell'Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel caso esaminato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, quale presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Un ordine di sgombero fondato su un provvedimento di confisca divenuto definitivo non è reso illegittimo, ai fini della tutela cautelare, dal mero decorso del tempo successivo alla confisca.
  • La competenza dell'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può discendere dalle disposizioni transitorie dell'art. 118 d.lgs. n. 159/2011.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiEfficacia ed esecutorietà

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