Ordinanza n. 769/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 336/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Ha ritenuto che l'ordine di sgombero fosse fondato su un provvedimento di confisca definitivo e che il lasso temporale trascorso fosse irrilevante. Ha inoltre affermato che la competenza dell'Agenzia nazionale discende dalle disposizioni transitorie dell'art. 118 d.lgs. n. 159/2011. Spese compensate.
Atto impugnato: ordine di sgombero fondato su un provvedimento definitivo di confisca; in appello, ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 336/2026, chiedendo la riforma del rigetto della domanda cautelare proposta contro l'ordine di sgombero. Dal testo emerge che la contestazione riguardava, in particolare, la rilevanza del tempo trascorso dall'adozione della confisca definitiva e la competenza dell'Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ad adottare o gestire il provvedimento gravato.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 118 d.lgs. n. 159/2011
Le disposizioni transitorie fondano la competenza dell'Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel caso esaminato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, quale presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un ordine di sgombero fondato su un provvedimento di confisca divenuto definitivo non è reso illegittimo, ai fini della tutela cautelare, dal mero decorso del tempo successivo alla confisca.
- La competenza dell'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può discendere dalle disposizioni transitorie dell'art. 118 d.lgs. n. 159/2011.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 472/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 473/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 476/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 20/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 21/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 22/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →