Cassazione Penale, Sentenza n. 37697/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Le doglianze principali erano: erronea applicazione degli artt. 274, comma 1 lett. c) e 275, comma 2-bis, c.p.p.; carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p.; violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza per non estendere il divieto previsto dall'art. 275, comma 2-bis (che vieta la custodia cautelare in carcere quando, all'esito del giudizio, la pena non sarà superiore a tre anni) anche agli arresti domiciliari e alle misure meno afflittive; presunta incompatibilità dell'art. 275, comma 2-bis con l'art. 5 CEDU e con l'art. 117 Cost.; richiesta, in via principale, di sollevare questione di legittimità costituzionale e, in subordine, rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché il 5 luglio 2023 la misura cautelare degli arresti domiciliari era stata sostituita con una misura meno gravosa (obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e permanenza nel domicilio di Genova). Perciò non si è pronunciata sul merito delle questioni di diritto e di costituzionalità sollevate. Inoltre la Corte ha disposto che la declaratoria di inammissibilità non comporta condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria, conformemente alla giurisprudenza consolidata quando la sopravvenuta causa che ha reso inefficace l'impugnazione non è imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma penale che disciplina le fattispecie relative agli stupefacenti; è il capo di imputazione per il quale sono state applicate misure cautelari al ricorrente
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata nella contestazione circa i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari; il ricorrente ha dedotto una errata applicazione rispetto alla scelta della misura
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere quando, all'esito del giudizio, il giudice ritiene che la pena detentiva non sarà superiore a tre anni; il ricorrente sosteneva che tale divieto dovrebbe estendersi anche agli arresti domiciliari e alle misure meno afflittive (pressione su questioni di uguaglianza e compatibilità con CEDU/Cost.)
art. 125, cod. proc. pen.
Principio della motivazione: il ricorrente lamentava insufficiente e apparente motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul punto per sopravvenuta carenza di interesse
art. 5 CEDU
Richiamato dalla difesa per sostenere che l'art. 275, comma 2-bis, nella sua interpretazione applicativa contrasterebbe con il diritto alla libertà e alla sicurezza; la questione non è stata valutata nel merito dalla Corte per sopravvenuta carenza di interesse
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti da convenzioni internazionali (come la CEDU); la Corte non ha affrontato la questione di legittimità costituzionale
art. 618, cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata dalla difesa per chiedere la rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in presenza di contrasto giurisprudenziale; la richiesta non è stata esaminata per sopravvenuta carenza di interesse
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene sostituita con una misura meno gravosa prima della decisione sulla impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il giudice non decide sul merito delle questioni sottese.
- Una volta sopraggiunta la sopravvenuta carenza di interesse non è automatica la condanna alle spese o l'imposizione di sanzioni pecuniarie; la giurisprudenza di legittimità evita tali conseguenze quando la causa è non imputabile al ricorrente.
- Le censure di illegittimità costituzionale o di contrasto con la CEDU richiedono che persista un interesse concreto e attuale alla decisione; se la questione diventa teorica o priva di effetti concreti, è probabile che il giudice si astenga dal pronunciarsi.
- Nel dedurre carenze di motivazione (art. 125 c.p.p.) è utile contestualizzare puntualmente le omissioni o le argomentazioni carenti nel provvedimento impugnato, per mantenere l'interesse alla decisione anche in caso di cambiamento parziale della misura cautelare.
- La contestazione della scelta tra tipologie diverse di misure cautelari (custodia in carcere vs arresti domiciliari vs misure meno afflittive) può sollevare questioni di principio (uguaglianza, ragionevolezza, obblighi internazionali), ma per portarle a pieno esame è necessario che il ricorso non sia reso privo di oggetto da successivi provvedimenti sostitutivi.
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