Cassazione Civile, Ordinanza n. 08341/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia origina da un provvedimento amministrativo di revoca della patente di guida conseguente a una violazione del codice della strada. Il destinatario del provvedimento aveva proposto opposizione, ma il Tribunale di Forlì, in sede di appello promosso dalla Prefettura, ha rigettato l’opposizione ritenendo procedibile l’appello nonostante la mancata notificazione del ricorso introduttivo alla controparte. Il soccombente in cassazione ha denunciato, con unico motivo, violazione ed errata applicazione degli artt. 435, 291, 348 e 350 c.p.c., sostenendo che l’appello della Prefettura doveva essere dichiarato improcedibile perché il ricorso non era stato notificato nei termini di legge; ha inoltre contestato che la mancata notifica potesse ritenersi superata per il fatto che il decreto di fissazione dell’udienza avesse addossato alla cancelleria l’onere di notifica e che l’appellato si fosse comunque costituito, poiché il raggiungimento dello scopo opera per la nullità della notificazione, non per la sua inesistenza o omissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel rito del lavoro richiamato dall’art. 7 l. n. 150/2011 per le opposizioni in materia di sanzioni amministrative, l’art. 435, comma 2, c.p.c. impone all’appellante di notificare all’appellato, entro dieci giorni dal decreto di fissazione dell’udienza, sia il ricorso sia il decreto. Poiché tale notificazione non era avvenuta, l’appello della Prefettura era improcedibile. La Corte ha escluso che potesse soccorrere né l’ordine contenuto nel decreto di fissazione dell’udienza, che non può derogare all’obbligo imposto dalla legge all’appellante, né il raggiungimento dello scopo, applicabile solo alla notificazione nulla e non a quella omessa o inesistente. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., non essendo possibile la prosecuzione del giudizio di secondo grado. La Prefettura è stata condannata anche alle spese del giudizio di appello e di legittimità.
Norme richiamate
art. 435, comma 2, c.p.c.
notificare, nel termine di 10 giorni dal decreto di fissazione dell’udienza, ricorso e decreto all’appellato
nel rito del lavoro, l’appellante ha l’onere legale di notificare ricorso e decreto all’appellato entro il termine previsto; la sua omissione determina improcedibilità dell’appello
art. 291 c.p.c.
non è consentito al giudice assegnare all’appellante un termine perentorio per sanare la mancata notificazione dell’appello
artt. 160 e 156 c.p.c.
la regola del raggiungimento dello scopo opera solo per la notificazione nulla, non per quella omessa o inesistente
art. 382, comma 3, c.p.c.
in presenza di improcedibilità dell’atto di appello, il processo di secondo grado non può proseguire e la sentenza va cassata senza rinvio
art. 7 legge n. 150 del 2011
le opposizioni avverso sanzioni amministrative sono assoggettate al rito del lavoro tramite rinvio alla relativa disciplina
codice della strada
costituisce il presupposto sostanziale del provvedimento di revoca della patente impugnato in sede di opposizione
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, richiamato per le opposizioni a sanzioni amministrative, l’appellante deve notificare personalmente all’appellato il ricorso depositato e il decreto di fissazione dell’udienza nel termine di legge; la mancata notificazione comporta improcedibilità dell’appello.
- L’omissione o inesistenza della notificazione è vizio insanabile e non può essere sanato né tramite assegnazione giudiziale di un termine ex art. 291 c.p.c. né mediante la costituzione della parte appellata.
- La regola del raggiungimento dello scopo non si applica alla notificazione mancante o inesistente, ma solo alla notificazione nulla.
- Quando l’improcedibilità dell’appello impedisce la prosecuzione del giudizio di secondo grado, la Corte di cassazione può cassare la sentenza senza rinvio.
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