Sentenza n. 187/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 249/2024 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.05.2024, notificata in data 07.12.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e all'accredito dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 249/2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente e all'accredito delle somme corrispondenti per gli anni scolastici indicati nel giudizio presupposto. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, chiedendo l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza il 14 novembre 2024, la notificazione del titolo al Ministero il 7 dicembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e il relativo importo riconosciuto nel titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, presentata dopo l'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato disposto anche l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
€ 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto nel giudicato presupposto.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
artt. 73, comma 1 e 87, comma 3, c.p.a.
Sono richiamati per la verifica del rispetto dei termini processuali dimidiati nel giudizio camerale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende ammissibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione obbligata e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, specificando gli adempimenti necessari per assicurare l'integrale attuazione del titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare all'amministrazione in caso di ulteriore inerzia dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- La costituzione dell'amministrazione con atto di mera forma non esclude l'accoglimento del ricorso quando dagli atti non risulti l'esecuzione del giudicato e l'amministrazione non fornisca prova dell'adempimento.
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