Provvedimento AGCM I848 n. 29715 del 22/06/2021
PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl procedimento I848 riguarda De Agostini Scuola, Mondadori Education, Rizzoli Education, Pearson Italia e Zanichelli, nonché AIE e ANARPE. L’AGCM contesta potenziali restrizioni della concorrenza derivanti dalle clausole contrattuali che subordinano l’assunzione di incarichi presso editori concorrenti all’autorizzazione dell’editore rappresentato e dal divieto di concorrenza previsto dall’Accordo Economico Collettivo del 2017. AIE, ANARPE e quattro editori hanno presentato impegni ai sensi dell’art. 14-ter L. 287/1990; l’Autorità ne ha disposto la pubblicazione per la consultazione dei terzi, riservando ogni valutazione sulla loro idoneità.
AGCM valuta clausole di gradimento e divieti di concorrenza nei rapporti tra editori scolastici e promotori; pubblicazione degli impegni proposti senza chiusura definitiva dell’istruttoria.
Clausole di gradimento e divieti di concorrenza nella promozione dell’editoria scolastica
Il provvedimento n. 29715 riguarda il procedimento I848, avviato dall’AGCM nei confronti di De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A. e successivamente esteso alle associazioni AIE e ANARPE. L’Autorità esamina possibili restrizioni della concorrenza nell’attività di promozione dei libri di testo scolastici e, in particolare, l’uso di clausole di gradimento e di divieti di concorrenza nei rapporti con promotori e agenti editoriali.
Parti e origine del procedimento
L’istruttoria era stata avviata il 1° dicembre 2020 ai sensi dell’art. 14 L. 287/1990 per verificare l’esistenza di violazioni dell’art. 101 TFUE. Le clausole di gradimento oggetto dell’avvio prevedevano che il promotore, già legato a un editore, potesse assumere un nuovo incarico soltanto previa autorizzazione discrezionale dell’editore rappresentato.
Con successiva delibera del 16 febbraio 2021, il procedimento è stato esteso ad AIE, Associazione Italiana Editori, e ANARPE, Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali, nonché agli accordi collettivi sottoscritti dalle associazioni il 28 ottobre 1988 e il 27 novembre 2017. Tali accordi prevedevano, salvo patto contrario, che il promotore editoriale scolastico non potesse svolgere attività promozionale per più editori concorrenti.
Quadro normativo
Il provvedimento richiama l’art. 101 TFUE, il Regolamento CE n. 1/2003, il Regolamento UE n. 330/2010 sulle restrizioni verticali e i relativi Orientamenti del 2010, nonché la legge n. 287/1990. La presentazione e la valutazione degli impegni avvengono ai sensi dell’art. 14-ter L. 287/1990.
Il testo non contiene un accertamento definitivo dell’infrazione né una valutazione conclusiva sulla qualificazione delle condotte ai sensi dell’art. 101 TFUE. L’Autorità si limita, in questa fase, a ritenere gli impegni non manifestamente infondati e meritevoli di pubblicazione.
Condotte esaminate
Le problematiche concorrenziali riguardano principalmente:
- le clausole di gradimento nei contratti tra editori e promotori o agenti, che attribuiscono all’editore già rappresentato il potere di autorizzare o impedire l’assunzione di incarichi presso concorrenti;
- le clausole di esclusiva eventualmente associate ai rapporti con gli agenti;
- il diritto dell’editore di ricevere informazioni sull’esistenza di altri rapporti di promozione, agenzia o concessione editoriale con editori concorrenti;
- il divieto di concorrenza contenuto nell’AEC sottoscritto da AIE e ANARPE, applicabile ai promotori editoriali scolastici salvo diverso patto contrattuale.
Impegni di AIE e ANARPE
AIE si è impegnata a sopprimere dall’AEC 2017 la previsione dell’art. 2, comma 1, relativa al divieto di concorrenza dei promotori editoriali scolastici. La modifica avrebbe dovuto essere realizzata mediante un addendum con ANARPE, sottoposto alla ratifica del Consiglio Generale di AIE, da convocare entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento.
AIE ha inoltre assunto l’impegno a non introdurre, in un eventuale futuro accordo economico collettivo sostitutivo dell’AEC 2017, un divieto di concorrenza analogo a quello oggetto dell’istruttoria.
ANARPE ha presentato impegni sostanzialmente corrispondenti: soppressione della previsione dell’AEC 2017 sul divieto di concorrenza e mancata introduzione di una clausola analoga in eventuali accordi futuri.
Impegni degli editori
De Agostini Scuola ha assunto i seguenti impegni:
- rinunciare, per tutti i rapporti contrattuali in essere con agenti e promotori e fino al 30 giugno 2026, all’esercizio del diritto di autorizzare preventivamente l’assunzione di ulteriori incarichi presso altri editori;
- votare, nelle sedi competenti di AIE, a favore della rimozione dall’AEC 1988, come rinnovato nel 2017, della clausola relativa al divieto di concorrenza.
Mondadori Education e Rizzoli Education si sono impegnate, fino al 31 maggio 2026, a non esercitare la clausola di gradimento presente nei contratti vigenti con promotori e agenti e nei nuovi contratti futuri. Esse hanno inoltre assunto l’impegno di votare a favore della soppressione del divieto di concorrenza contenuto nell’AEC e di rinunciare al diritto di ricevere informazioni sull’esistenza di altri rapporti di promozione, agenzia o concessione con editori concorrenti.
Pearson Italia ha dichiarato la rinuncia irrevocabile, fino al 30 giugno 2026, nei confronti di tutti gli agenti della scuola secondaria, all’esercizio della clausola di gradimento, dell’eventuale clausola di esclusiva e di tutte le facoltà riconosciute da tali clausole. Pearson si è inoltre impegnata a sostenere e votare a favore di una proposta AIE volta a eliminare dall’AEC 2017 l’articolo 2 oggetto dell’estensione del procedimento.
Posizione di Zanichelli
Zanichelli Editore figura tra le imprese coinvolte nell’avvio dell’istruttoria. Nel testo del provvedimento non sono tuttavia riportati impegni presentati da Zanichelli.
Valutazione preliminare degli impegni
L’Autorità ha ritenuto che gli impegni presentati da AIE, ANARPE, De Agostini Scuola, Mondadori Education, Rizzoli Education e Pearson Italia non fossero manifestamente infondati e potessero essere sottoposti alla valutazione dei terzi interessati.
Tale giudizio ha natura preliminare e procedurale. Il provvedimento precisa che la pubblicazione non pregiudica la successiva valutazione dell’AGCM sull’idoneità concreta degli impegni a risolvere le problematiche concorrenziali emerse nell’avvio e nell’estensione dell’istruttoria.
Consultazione e termini procedurali
Gli impegni sono stati pubblicati sul sito dell’Autorità il 25 giugno 2021 ai sensi dell’art. 14-ter L. 287/1990. Le osservazioni dei terzi interessati dovevano essere presentate entro il 25 luglio 2021.
AIE, ANARPE e le imprese interessate potevano trasmettere le proprie rappresentazioni sulle osservazioni dei terzi e introdurre eventuali modifiche accessorie agli impegni entro il 24 agosto 2021.
Esito del provvedimento
Il provvedimento non accerta una violazione, non dispone sanzioni e non adotta misure cautelari. Esso dispone esclusivamente la pubblicazione degli impegni per la consultazione pubblica, lasciando impregiudicata la decisione successiva dell’Autorità sulla loro eventuale accettazione e sulla definizione del procedimento.
Punti principali
Oggetto dell’istruttoria
L’AGCM ha avviato il procedimento per verificare possibili violazioni dell’art. 101 TFUE con riferimento alle clausole di gradimento inserite nei contratti tra editori e promotori editoriali scolastici, che subordinano l’assunzione di incarichi presso un nuovo editore all’autorizzazione discrezionale dell’editore già rappresentato.
Estensione soggettiva e oggettiva
Il procedimento è stato esteso ad AIE e ANARPE e agli Accordi Economici Collettivi del 28 ottobre 1988 e del 27 novembre 2017, contenenti un divieto per il promotore editoriale scolastico di operare per più preponenti concorrenti, salvo patto contrario.
Impegni delle associazioni
AIE e ANARPE si sono impegnate a sopprimere dall’AEC 2017 il divieto di concorrenza e a non introdurre una clausola analoga in eventuali accordi futuri sostitutivi dell’AEC 2017.
Impegni degli editori
De Agostini ha rinunciato fino al 30 giugno 2026 all’autorizzazione preventiva per ulteriori incarichi e si è impegnata a votare per la rimozione del divieto di concorrenza. Mondadori Education e Rizzoli Education hanno rinunciato fino al 31 maggio 2026 all’esercizio delle clausole di gradimento e al diritto di ricevere informazioni su rapporti con editori concorrenti. Pearson ha rinunciato irrevocabilmente, fino al 30 giugno 2026, alle clausole di gradimento ed eventuale esclusiva per gli agenti della scuola secondaria.
Pubblicazione e consultazione
L’AGCM ha ritenuto gli impegni non manifestamente infondati e suscettibili di pubblicazione, senza pronunciarsi definitivamente sulla loro idoneità. Le osservazioni dei terzi dovevano pervenire entro il 25 luglio 2021; le eventuali repliche o modifiche accessorie entro il 24 agosto 2021.
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