Sentenza n. 14134/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento: a) della Determinazione del Direttore Centrale Risorse Umane n. 190 del 4.5.2022, recante approvazione della graduatoria di merito delle “procedure selettive interne, per soli titoli ed esame colloquio, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione - quadriennio normativo 2002/2005 - I biennio economico 2002/2003”, sottoscritto in data 7 aprile 2006, a complessive n. 92 posizioni di Primo ricercatore - secondo livello; Area Scientifica Scienze Ingegneristiche; b) della Determinazione del Direttore Centrale Risorse Umane n. 160 del 8.6.2021, recante approvazione del bando di concorso relativo alle procedure selettive interne, per soli titoli ed esame colloquio, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione - quadriennio normativo 2002/2005 - I biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, a complessive n. 92 posizioni di Primo ricercatore - secondo livello; Area Scientifica Scienze Ingegneristiche; c) degli atti della procedura selettiva interna, per soli titoli ed esame colloquio, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione - quadriennio normativo 2002/2005 - I biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, a complessive n. 92 posizioni di Primo ricercatore - secondo livello; con riferimento all'Area Scientifica Scienze Ingegneristiche; d) della graduatoria generale di merito definitiva della procedura selettiva interna, per soli titoli ed esame colloquio, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione - quadriennio normativo 2002/2005 - I biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, a complessive n. 92 posizioni di Primo ricercatore - secondo livello; Area Scientifica Scienze Ingegneristiche; e) delle operazioni valutative poste in essere dalla Commissione esaminatrice e, segnatamente: 1) dei verbali di valutazione dei titoli nella parte in cui è stata omessa l'attribuzione dei punteggi previsti dalla lex specialis in relazione ai titoli posseduti dal ricorrente; f) “ove e per quanto occorra”, di ogni altro presupposto e conseguenziale se e in quanto lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse al ricorso e ha dichiarato il giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità del bando, della graduatoria o delle operazioni di valutazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione dell’accordo intervenuto.
Atto impugnato: graduatoria di merito, bando, atti della procedura selettiva interna e operazioni valutative relative alla progressione a Primo ricercatore
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito e gli ulteriori atti della procedura selettiva interna per complessive 92 posizioni di Primo ricercatore, secondo livello, nell’area scientifica delle Scienze Ingegneristiche. Ha contestato, in particolare, l’omessa attribuzione dei punteggi previsti dalla lex specialis per i titoli posseduti, impugnando i verbali della Commissione esaminatrice, il bando e gli atti presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata nel febbraio 2026, ha manifestato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di definire il giudizio dichiarandolo improcedibile quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio in presenza della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità da remoto.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non emergano ragioni per disattenderla, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- Le spese di lite possono essere compensate quando tale regolazione sia giustificata da un accordo intervenuto tra le parti.
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