Sentenza n. 187/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune dell’Aquila sull’istanza di accesso civico generalizzato presentata in data 2 dicembre 2025 e per l’ordine al Comune dell’Aquila di disporre immediate verifiche volte a fornire le notizie richieste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso civico generalizzato relativa ai titoli edilizi e agli accertamenti concernenti opere realizzate sul fondo del proprietario confinante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato al dirigente dell'Ispettorato Urbanistico del Comune dell'Aquila un'istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, chiedendo informazioni e documenti sugli accertamenti svolti in ordine alla regolarità edilizia e strutturale di un muro costruito sul confine tra le proprietà e all'esistenza del titolo edilizio relativo a un manufatto realizzato successivamente al 2009. Ha inoltre chiesto di conoscere se le opere fossero state realizzate in forza di valido titolo edilizio, nel rispetto delle norme tecniche, con effettuazione e deposito dei calcoli strutturali presso il Genio Civile, nonché in forza di quale titolo edilizio fosse stato realizzato il manufatto. Il Comune non ha riscontrato l'istanza entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere e l'esecuzione delle verifiche richieste. Il controinteressato individuato nell'istanza è rimasto anch'egli non costituito.
La decisione
Il TAR ha qualificato il silenzio serbato sull'istanza di accesso civico generalizzato come silenzio-inadempimento e non come provvedimento tacito di diniego, poiché la legge impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni. Ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad accedere ai documenti, dati e informazioni relativi ai procedimenti di rilascio dei titoli edilizi concernenti il muro di confine e il manufatto, rilevando che tali elementi non sono soggetti a pubblicazione obbligatoria e non rientrano negli interessi ostativi previsti dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013. Ha invece escluso dall'accesso le informazioni concernenti il rispetto delle norme tecniche, l'effettuazione e la correttezza dei calcoli strutturali e il loro deposito presso il Genio Civile, poiché la relativa acquisizione avrebbe richiesto al Comune un'attività di verifica, accertamento ed elaborazione ulteriore rispetto alla mera ostensione di dati e documenti detenuti, con impegno organizzativo e umano sproporzionato rispetto alle finalità dell'accesso civico generalizzato e pregiudizievole per il buon andamento amministrativo. Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto. Il Comune è stato ordinato di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza, trasmettendo i documenti, dati e informazioni relativi ai titoli edilizi richiesti oppure comunicando l'eventuale loro inesistenza. Le spese sono state dichiarate non ripetibili nei confronti del Comune, non costituito.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico
Disciplina l'accesso civico generalizzato, riconoscendo il diritto di conoscere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, senza necessità di motivare la richiesta o dimostrare una legittimazione soggettiva.
art. 5, comma 3, d.lgs. 33/2013
L'esercizio dell'accesso civico generalizzato richiede esclusivamente l'identificazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e detenuti dall'amministrazione, senza onere motivazionale o dimostrazione di una posizione soggettiva qualificata.
art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento di accesso civico con un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istanza; il silenzio è qualificato come silenzio-inadempimento.
art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013
Individua gli interessi pubblici e privati che possono giustificare il diniego dell'accesso civico generalizzato; nel caso esaminato il TAR ha ritenuto che tali limiti non ostassero all'accesso ai titoli edilizi richiesti.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio-inadempimento dell'amministrazione e di ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
Massime di principio
- Il silenzio serbato da una pubblica amministrazione su un'istanza di accesso civico generalizzato non costituisce diniego tacito, ma silenzio-inadempimento, poiché l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni.
- L'accesso civico generalizzato non richiede la dimostrazione di un interesse qualificato né l'indicazione delle ragioni della richiesta; è sufficiente che siano identificati dati, informazioni o documenti detenuti dall'amministrazione.
- L'accesso civico generalizzato può essere riconosciuto per documenti e dati relativi a titoli edilizi e procedimenti amministrativi quando non sussistano gli interessi pubblici o privati ostativi previsti dalla legge, anche al fine di consentire un controllo diffuso sul buon andamento dell'azione amministrativa.
- L'accesso civico generalizzato non può essere utilizzato per imporre all'amministrazione lo svolgimento di nuove verifiche, accertamenti tecnici o attività di elaborazione non già risultanti da dati e documenti detenuti, soprattutto quando tali attività comportino un impegno organizzativo sproporzionato rispetto alle finalità conoscitive dell'istituto.
- In presenza di un'istanza solo parzialmente ostensibile, il giudice può accertare l'illegittimità del silenzio limitatamente ai dati e documenti accessibili e ordinare all'amministrazione di trasmetterli oppure di comunicare l'eventuale loro inesistenza entro il termine fissato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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