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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2617/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava la sentenza della CTR che aveva respinto il gravame contro estratti di ruolo e cartelle, contestando la validità formale degli estratti di ruolo (foglio non intestato, privi di firme e timbri) e denunciando nullità della decisione per motivazione per relationem, violazione del contraddittorio, errata individuazione dell'oggetto del giudizio (si sarebbe impugnato il ruolo e le cartelle, non l'estratto), omessa pronuncia sulla prescrizione, uso di fotocopie delle relate di notifica anziché degli originali e, in generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo come atto autonomo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente la richiesta di rimessione in termini per non aver la ricorrente documentato l'interesse ad agire nei termini richiesti. La Corte ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale e normativa (in particolare le Sezioni Unite n. 26283/2022 e la novella introdotta dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, conv. in l. n. 215/21 che ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 del DPR n. 602/73) secondo cui l'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico e non è impugnabile, salvo che il debitore dimostri un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo (es. effetti su procedure di appalto, riscossioni da soggetti pubblici, perdita di benefici). Poiché la ricorrente non ha allegato né dimostrato alcuna delle ipotesi che consentono l'impugnazione diretta del ruolo/cartella, il ricorso è stato dichiarato infondato. Sono state compensate le spese del giudizio e disposta la segnalazione dell'ulteriore importo a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992

    art. 19; art. 36; art. 115; art. 32

    Art. 19 definisce gli atti impugnabili in sede tributaria: la Corte ha richiamato che il ruolo è atto impugnabile in astratto, ma l'estratto di ruolo non è atto imponente. Gli artt. 36 e 115 sono stati evocati dalla ricorrente per prospettare nullità della decisione e vizi istruttori; la Corte ha ritenuto le censure infondate. L'art. 32 è stato citato in relazione alla contestazione delle fotocopie delle relate di notifica.

  • D.P.R. n. 602/1973

    Il comma 4-bis stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che ruolo e cartella sono impugnabili direttamente solo se il debitore dimostra che l'iscrizione a ruolo gli causa un pregiudizio specifico (es. esclusione da appalti, riscossioni da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici). La Corte ha applicato questa disposizione (come interpretata dalle Sezioni Unite) ai processi pendenti.

  • d.l. n. 146/2021 conv. l. n. 215/2021

    art. 3-bis (introduce il comma 4-bis nell'art. 12 del DPR n. 602/73)

    Norma che ha disciplinato l'impugnabilità degli estratti di ruolo/ruoli; la Corte l'ha considerata regolamentazione sostanziale dell'interesse ad agire e applicabile ai procedimenti pendenti.

  • Codice di procedura civile

    art. 372 c.p.c.; art. 360 c.p.c. (n. 3, 4, 5)

    L'art. 372 c.p.c. regola il deposito di documenti in Cassazione; la Corte ha precisato i termini e le modalità per allegare l'interesse ad agire. L'art. 360 (vizi di legittimità) è la base delle censure sollevate in cassazione (motivazione, violazione del contraddittorio, violazione dell'art. 115 sulle prove), ma la Corte ha ritenuto le censure non fondate.

  • D.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per disporre l'ulteriore importo dovuto dal ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha escluso vuoti di tutela in caso di omessa o invalida notifica della cartella, confermando l'accesso al giudice tributario; la Cassazione ha richiamato tale principio nella ricostruzione del diritto vivente, pur evidenziando la modulazione normativa successiva.

  • Cassazione, Sezioni Unite

    sent. n. 19704/2015; sent. n. 26283/2022

    La S.U. n.19704/2015 aveva affermato l'ammissibilità dell'impugnazione del ruolo/cartella anche se non notificati quando il contribuente ne viene a conoscenza tramite estratto; le S.U. n.26283/2022 hanno chiarito l'operatività del comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/73, precisando che l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo dimostrazione di specifico pregiudizio e che la norma si applica anche ai processi pendenti.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico e non costituisce di per sé atto impugnabile: l'interesse ad agire contro l'estratto manca se il contribuente non dimostra un pregiudizio concreto previsto dall'art. 12, comma 4-bis, DPR n. 602/73.
  • La novità normativa introdotta dall'art. 3-bis (comma 4-bis) si applica ai processi pendenti: il contribuente che impugna un estratto di ruolo deve provare una delle ipotesi di pregiudizio (es. incidenza su partecipazione a gare pubbliche, riscossione da enti pubblici, perdita di benefici).
  • Se il pregiudizio è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, è possibile allegarlo e, se necessario, chiedere la rimessione in termini; è ammesso anche il deposito di documenti fino all'udienza o adunanza camerale per dimostrare l'interesse sopravvenuto.
  • Quando la contestazione riguarda la notifica delle cartelle o del ruolo, la tutela può sussistere davanti al giudice tributario, ma se l'azione assume natura di accertamento negativo (accertare che non sussiste debito a ruolo) essa può risultare improponibile nel processo tributario, salvo che sussista interesse impugnatorio concreto.
  • Le censure sulla motivazione e sul contraddittorio richiedono la dimostrazione di un vizio effettivo: la mera riproduzione per relationem della motivazione dei primi giudici non è automaticamente sufficiente a dichiarare la nullità se il giudice d'appello ha svolto ragionevoli valutazioni e i vizi non sono manifesti.
  • La prova della notifica (relate) deve essere corredata e, ove rilevante, gli originali possono essere richiesti; tuttavia la mancata produzione di originali non determina automaticamente l'accoglimento del ricorso se l'insieme probatorio dimostra la regolarità della notifica.

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