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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44010/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida dell'arresto e la misura cautelare della custodia in carcere con due censure principali: (1) incompetenza territoriale del GIP, sostenendo che il reato si sarebbe consumato nel circondario del Tribunale di Macerata; (2) vizio di motivazione e mancata considerazione dell'idoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari o misure interdittive cumulabili), lamentando l'assenza di una specifica argomentazione sull'inadeguatezza di tali misure e la presenza di un semplice richiamo apodittico all'incapacità di autogoverno del soggetto. L'impugnazione è stata proposta mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi sono manifestamente infondati o non consentiti. Sulla competenza territoriale è stato richiamato il principio secondo cui, per arresto in flagranza, la competenza per la convalida spetta al giudice del luogo ove l'arresto è stato eseguito (art. 390, comma 1, c.p.p.), con conseguente inammissibilità della censura di incompetenza. Quanto alla doglianza motivazionale, la Corte ha richiamato il canone secondo cui il ricorso per cassazione ex art. 311/2 consente dedurre solo violazioni di legge e non contestazioni di mera insufficienza della motivazione; inoltre ha ritenuto la motivazione del GIP adeguata, congruente e priva di illogicità quanto alla pericolosità, alla reiterazione delle violazioni e all'inidoneità degli arresti domiciliari. La Corte ha inoltre ribadito la propria linea giurisprudenziale secondo cui il ricorso per cassazione diretto contro misure coercitive determina l'inammissibilità dell'azione di riesame (art. 568, comma 5), escludendo la conversione del gravame. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposizione di trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; nessuna rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice dell'udienza preliminare; utile per dedurre violazioni di legge, ma non per contestare la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 390, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che la competenza per la convalida dell'arresto in flagranza spetta al GIP del luogo dove l'arresto è stato eseguito; principio applicato dalla Corte per respingere la doglianza di incompetenza territoriale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Indica i motivi di impugnazione in cassazione (violazione di norme processuali e vizio di motivazione): la Corte ricorda che, nel ricorso per cassazione immediato, possono essere dedotte violazioni di legge e la totale mancanza di motivazione, non la mera insufficienza o incompletezza.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la conservazione dell'impugnazione; la Corte, tuttavia, conferma il proprio orientamento secondo cui la scelta del ricorso per cassazione contro misure coercitive comporta l'inammissibilità della successiva richiesta di riesame.

  • art. 27, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'intervento cautelare da parte del giudice territorialmente competente quando l'atto di convalida sia stato effettuato da giudice non competente per territorio in via d'urgenza.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di carattere organizzativo relativa agli adempimenti di comunicazione in caso di misure cautelari che la Corte ha disposto vengano eseguiti (trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario).

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 06/09/2011, n. 159

    Riferimento alla fattispecie sostanziale contestata (violazione prescrizioni di misura di prevenzione/sorveglianza speciale); presente nel capo di imputazione ma non oggetto decisivo del motivo di cassazione.

  • art. 337, cod. pen.

    Articolo del codice penale menzionato nell'epigrafe quale reato contestato; citato come parte del quadro fattuale.

Massime di principio

  • Per gli arresti in flagranza la competenza per la convalida spetta al GIP del luogo in cui l'arresto è stato eseguito (art. 390 c.p.p.): eccezioni sulla competenza territoriale devono considerare questo principio.
  • Il ricorso immediato per cassazione ex art. 311/2 consente in linea di massima di dedurre violazioni di legge e la totale mancanza di motivazione, non la semplice insufficienza, incompletezza o contraddittorietà della motivazione: le doglianze di merito motivazionale rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • Se l'obiettivo è contestare valutazioni fattuali o la proporzionalità della misura cautelare (es. la possibilità di misure meno afflittive), è preferibile utilizzare i rimedi ordinari di riesame o impugnazioni che consentano l'allegazione e la valutazione di elementi di fatto, non il ricorso per cassazione immediato.
  • La scelta del ricorso per cassazione contro una misura coercitiva può escludere la possibilità di chiedere successivamente il riesame (orientamento consolidato della Corte): il difensore deve valutare attentamente quale mezzo di impugnazione adottare per non precludersi rimedi alternativi.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive è necessario che il provvedimento impugnato contenga una motivazione specifica e circostanziata sull'inidoneità di tali misure; in mancanza, la censura motivazionale in cassazione non è lo strumento adeguato.
  • Esiste giurisprudenza contrastante sulla conservazione dell'impugnazione e sulla possibilità di conversione: in situazioni borderline è opportuno segnalare l'orientamento giurisprudenziale alternativo e valutare tempestivamente istanze incidentali utili a preservare i diritti del ricorrente.

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