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Sentenza

Sentenza n. 13244/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale rep. n. 1248 prot. CO/82695 del 29.5.2026.

Giustizia amministrativa202606390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di dichiarazione di inefficacia della SCIA, divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e ordine di rimozione degli effetti dannosi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 29 maggio 2026, con la quale era stata dichiarata l'inefficacia della SCIA relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in locali siti a Roma, con contestuale divieto di prosecuzione dell'attività e ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previamente segnalando la questione alle parti, un profilo di inammissibilità relativo alla procura alle liti: la procura era generica, non indicava gli elementi di specialità necessari a collegarla immediatamente all'oggetto del ricorso e, inoltre, era stata depositata in copia informatica di supporto analogico priva dell'asseverazione richiesta dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. Il giudice ha altresì osservato, quale ulteriore profilo, che il ricorso avrebbe comunque avuto a oggetto un atto meramente confermativo delle precedenti comunicazioni di inefficacia della SCIA del 5 maggio 2026 e del 26 maggio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per le carenze della procura alle liti. Ha affermato che la procura deve contenere elementi di specialità idonei a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e ogni altro elemento utile a identificare la controversia; la mera notificazione della procura generica unitamente al ricorso digitale non le attribuisce il carattere di procura speciale. Ha inoltre rilevato la mancanza dell'asseverazione della copia informatica di supporto analogico, richiesta dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. Le carenze non sono state ritenute sanabili mediante la ratifica prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., in base al principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 11 del 2025. Il TAR ha aggiunto che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile perché rivolto contro un atto meramente confermativo di precedenti comunicazioni di inefficacia della SCIA. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono le condizioni, previo avviso alle parti.

  • art. 40 c.p.a.

    La procura alle liti deve contenere elementi di specialità che consentano l'immediata riconducibilità all'oggetto del ricorso, con indicazione della controversia, delle parti e dell'autorità giudiziaria adita.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    La copia informatica di supporto analogico della procura depositata nel processo telematico deve recare l'asseverazione richiesta dalla norma.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Il meccanismo di ratifica previsto nel processo civile non è applicabile per sanare le carenze della procura speciale nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura alle liti deve presentare carattere speciale e contenere elementi idonei a collegarla immediatamente all'oggetto del ricorso, alle parti e all'autorità giudiziaria adita; la procura generica non acquista tale carattere per il solo fatto di essere notificata o depositata insieme al ricorso digitale.
  • La copia informatica di una procura formata su supporto analogico, quando depositata nel processo amministrativo telematico, deve essere corredata dall'asseverazione prescritta dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a.; la sua mancanza determina un vizio rilevante della procura.
  • Le carenze della procura speciale nel processo amministrativo non sono sanabili mediante la ratifica prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., non essendo tale disposizione applicabile al giudizio amministrativo.
  • È inammissibile l'impugnazione proposta contro un atto meramente confermativo, quando l'amministrazione si limiti a ribadire precedenti determinazioni lesive senza procedere a una nuova istruttoria o a una nuova valutazione degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereProcesso amministrativo telematicoDecisione e riti specialiSCIA e liberalizzazioni
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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