Cassazione Penale, Sentenza n. 14679/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cessazione proposto avverso il rigetto della richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del 13/09/2018. Si censura la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio: la relata non indicherebbe il luogo preciso della notifica (riportando solo "nel sottoscritto domicilio"), il ricevente non è identificato mediante documento né è indicato il cognome (riportato solo come "figlio Beniamino"), non sarebbe attestata la convivenza tra il ricevente e il destinatario e si deduce la possibile presenza nel medesimo Comune di omonimi che avrebbero potuto ricevere l'atto. Si denunciano inoltre vizi di motivazione e travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. c) e lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 178 lett. b) e c), 420-bis, 420-ter e 429 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto regolare la notifica eseguita presso il domicilio eletto, consegnando l'atto a persona capace e legata da stretto rapporto di parentela (il figlio), con applicazione della presunzione di convivenza quando la consegna avviene nel domicilio eletto. La Corte ha richiamato l'onere posto sull'imputato dall'art. 161 c.p.p. di comunicare variazioni del domicilio e ha escluso che la mera mancanza di indicazione del documento di identità, del cognome del ricevente o la mera deduzione di omonimi, senza elementi probatori, siano ostativi alla validità della notifica. Inoltre è stato ritenuto irrilevante l'argomento secondo cui sarebbe stato possibile notificare l'atto al difensore: non risultava che la notifica diretta fosse impossibile. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa per denunciare vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha esaminato la questione come errore in procedendo e, valutando gli atti, ha ritenuto infondata la censura procedurale.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per ipotesi di travisamento della prova e motivazione apparente; la Corte ha dato prevalenza alla verifica di fatto e di diritto sulla regolarità formale della notifica, ritenendo insufficiente la doglianza avanzata.
art. 178, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla doglianza sulla prova e sulla motivazione; la Corte non ha ritenuto provate le circostanze (non convivenza, omonimia) che avrebbero inficiato la validità della notifica.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Invocato nella cornice delle violazioni procedurali e di motivazione connesse alla richiesta di rescissione; la Corte ha valutato gli atti e rigettato la contestazione.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Richiamato come parte del quadro normativo sulle impugnazioni e rescissione; la Corte ha ritenuto che i presupposti invocati non sussistono.
art. 429 cod. proc. pen.
Ricondotto alle doglianze procedurali sulla motivazione; la Corte ha effettuato controllo di diritto sugli atti e ha respinto le censure.
art. 161 cod. proc. pen.
Interpretato come fonte dell'onere per chi elegge domicilio di verificare la reperibilità del domiciliatario e dell'obbligo dell'imputato di comunicare variazioni di domicilio: la Corte ha ritenuto che l'elezione di domicilio comporti l'onere per l'imputato e che la notifica al figlio convivente presso il domicilio eletto sia valida in mancanza di prova della sopravvenuta invalidità o della non convivenza.
Massime di principio
- La notifica eseguita presso il domicilio eletto è presumibilmente valida se consegnata a persona legata da stretto rapporto di parentela: in assenza di prova concreta di non convivenza o di variazione di domicilio, la certezza formale di avvenuta notifica prevale.
- Chi elegge domicilio ha l'onere di assicurarsi della reperibilità del domiciliatario e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni: la mancata comunicazione può far venire meno rilievo alle censure sulla validità della notifica.
- La mera indicazione del ricevente con rapporto di parentela (es. "figlio Beniamino") e la mancata annotazione del documento di identità o del cognome non rendono automaticamente nulla la notifica, salvo prova concreta che la persona che ha ricevuto non fosse il destinatario o non convivente.
- La mera allegazione di possibili omonimi privi di dati specifici non è sufficiente a disconoscere la validità della notifica; per incidere sulla regolarità è necessario fornire elementi di prova verificabili (residenze, identità di terzi).
- Se la notifica diretta al difensore è prevista, essa non è obbligatoria quando non risulti impossibile la consegna al destinatario o al domiciliatario; l'impossibilità deve essere dimostrata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14394/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14396/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14397/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14398/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14399/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14400/2024 del 09/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →