Sentenza n. 1219/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS-, adottato nei suoi confronti il -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di Lucca ha ordinato al ricorrente di lasciare immediatamente il territorio del comune di Pietrasanta e di non farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo di anni tre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con ordine di lasciare il Comune di Pietrasanta e divieto di ritorno per tre anni
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario foglio di via)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile adottato in relazione a una protesta svolta durante un incontro pubblico al quale partecipava un Ministro. Secondo l'amministrazione, il ricorrente avrebbe inscenato una rumorosa contestazione, interrotto temporaneamente il relatore, creato allarme tra il pubblico e opposto resistenza passiva all'allontanamento da parte delle forze dell'ordine; il provvedimento richiamava inoltre alcuni precedenti giudiziari e di polizia e altri fogli di via. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011, erroneità e difetto di motivazione, carenza istruttoria, violazione della proporzionalità e dell'art. 16 Cost., contestando l'assenza dei presupposti di pericolosità sociale e di dedizione alla commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica. Il ricorrente sosteneva che la condotta fosse consistita nell'esposizione di una bandiera palestinese e in una protesta pacifica, senza violenza né contestazione di reati. Con il secondo motivo deduceva sviamento, assumendo che il potere di prevenzione fosse stato utilizzato per reprimere manifestazioni del pensiero e dissenso politico. Con il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU, in relazione agli artt. 8, 10 e 11 CEDU, nonché la violazione della proporzionalità e il difetto di motivazione, per l'incidenza del divieto sulla libertà di circolazione. In via subordinata è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 d.lgs. 159/2011, in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost. e ad altri parametri costituzionali e convenzionali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il foglio di via, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 1, lett. c), richiamato dall'art. 2 d.lgs. 159/2011. Per l'adozione della misura occorrono elementi di fatto attuali e concreti dai quali desumere, attraverso un giudizio prognostico, sia la dedizione soggettiva alla commissione di reati sia l'attitudine oggettiva di tali reati a offendere i beni indicati dalla legge, tra cui sicurezza e tranquillità pubblica. La nozione di dedizione richiede una qualificazione soggettiva fondata su elementi precisi e circostanziati, tale da evidenziare che il crimine costituisca non solo un'abitudine ma anche uno scopo dell'esistenza del soggetto. La mera protesta non violenta, consistita nell'esposizione di una bandiera e nell'interruzione della relazione, non integra tali presupposti, soprattutto in assenza di comportamenti violenti o penalmente rilevanti. Neppure la generica indicazione di precedenti giudiziari o di polizia è sufficiente, da sola, a fondare il giudizio di pericolosità. Il concetto di tranquillità pubblica deve essere letto in connessione con la sicurezza pubblica e non coincide con la semplice conservazione dello status quo o con ogni turbamento episodico dell'evento: rilevano soltanto condotte riconducibili a paradigmi penali e idonee a determinare una situazione generale, diffusa e non meramente transeunte di apprensione per la sicurezza pubblica. Il foglio di via non può trasformarsi in uno strumento surrettizio di repressione della libertà di manifestazione del pensiero o del dissenso politico. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. L'amministrazione è stata condannata alla rifusione di € 3.000,00 oltre oneri accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto (…) che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
La disposizione richiede elementi di fatto attuali, concreti, precisi e circostanziati, idonei a dimostrare la dedizione del soggetto alla commissione di reati aventi attitudine offensiva rispetto ai beni tassativamente indicati; la tranquillità pubblica non può essere intesa come mera conservazione dello status quo.
art. 2 d.lgs. 159/2011
il Questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni
Il foglio di via obbligatorio presuppone un motivato giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato sui requisiti dell'art. 1, comma 1, lett. c), e non può essere utilizzato per reprimere condotte di mera manifestazione del pensiero non penalmente rilevanti.
art. 16 Cost.
La limitazione della libertà di circolazione mediante foglio di via deve rispettare i presupposti legali, la proporzionalità e le garanzie derivanti dall'esigenza di prevenire specifici comportamenti penalmente rilevanti.
art. 117, comma 1, Cost.
È richiamato quale parametro della questione di costituzionalità prospettata in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU; la questione non è stata esaminata perché il ricorso è stato deciso nel merito con l'annullamento dell'atto.
art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU
È stato invocato quale parametro convenzionale della libertà di circolazione e della proporzionalità della misura; il TAR ha annullato il provvedimento per l'insussistenza dei presupposti legali, senza decidere la questione di costituzionalità.
artt. 8, 10 e 11 CEDU
Sono stati richiamati dal ricorrente in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero e di riunione; il giudice ha valorizzato il divieto di utilizzare il foglio di via come strumento di repressione del dissenso politico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio può essere adottato soltanto quando elementi di fatto attuali, concreti, precisi e circostanziati consentano di formulare un giudizio prognostico sulla dedizione del soggetto alla commissione di reati offensivi dei beni indicati dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 e sulla sua pericolosità per la sicurezza pubblica.
- La nozione di dedizione alla commissione di reati richiede una qualificazione soggettiva più intensa della mera occasionalità o della semplice presenza di precedenti: occorre che il crimine emerga come abituale e, in termini ulteriori, come scopo dell'esistenza del soggetto, sulla base di elementi specifici e circostanziati.
- La mera indicazione di precedenti giudiziari o di polizia non dimostra, da sola, la pericolosità sociale richiesta per il foglio di via, soprattutto quando la condotta attuale esprima l'esercizio non violento della libertà di manifestazione del pensiero.
- La tranquillità pubblica rilevante ai fini dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 non coincide con la generica aspettativa di conservazione dello status quo né con ogni turbamento episodico: devono venire in rilievo condotte riconducibili a paradigmi penali e idonee a creare una situazione generale, diffusa e non meramente transeunte di apprensione per la sicurezza pubblica.
- Il foglio di via obbligatorio, quale misura preventiva, non può essere impiegato come strumento surrettizio di repressione della libertà di manifestazione del pensiero o del dissenso politico; l'allontanamento da un evento pubblico di una persona che protesti pacificamente non integra, di per sé, il presupposto della misura.
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