Cassazione Civile, Sentenza n. 22335/2025 del 02/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la risoluzione per inadempimento della convenzione del 9.12.1981 in capo ad ANAS e la condanna al risarcimento dovuto al Consorzio (rimborso somme anticipate agli espropriati e maggiori oneri). ANAS deduceva in particolare: (i) che la Corte di appello aveva errato nel non accogliere l'eccezione di compensazione relativa a un controcredito derivante da un lodo (n. 7/05) annullato e da somme che ANAS affermava di aver effettivamente versato/versate a favore del Consorzio; (ii) che era stata erroneamente respinta la sua eccezione circa la non imputabilità alla stessa della dilatazione dei tempi e dei maggiori oneri (richiamando art. 29 d.P.R. n.1063/1962 e disposizioni cod. civ.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha richiamato il principio per cui la compensazione (anche giudiziale) non può essere pronunciata quando l'esistenza del controcredito è controversa e dipende dall'esito di un separato giudizio pendente; inoltre il motivo non contestava specificamente la ratio decidendi della corte distrettuale ed era quindi inammissibile. Sul secondo motivo ha rilevato la mancata specificità e autosufficienza del motivo (violazione art. 366 c.p.c.), che impedisce il sindacato in sede di legittimità; pertanto il ricorso è stato rigettato. ANAS è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità agli avvocati della controricorrente e ad eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1243 c.c. (compensazione)
La Corte ha richiamato il principio che la compensazione giudiziale presuppone l'accertamento del controcredito nel medesimo giudizio; se l'esistenza del controcredito è controversa e pendente in altro giudizio, non è possibile pronunciare la compensazione.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Richiamato in relazione alla discussione sulla prova dell'effettivo incasso delle somme da parte del Consorzio; la Corte ha osservato che non era pacifica l'effettiva riscossione e quindi non era possibile dar luogo alla compensazione.
art. 553 c.p.c.
Menzi one collegata con questioni probatorie nel processo esecutivo; citato in rapporto all'onere probatorio sulla riscossione di somme attribuite al Consorzio.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi di ANAS non conformi ai requisiti di specificità, completezza e autosufficienza previsti dalla giurisprudenza per l'ammissibilità.
art. 1453 c.c. (risoluzione per inadempimento)
Rilevante rispetto alla pronuncia di risoluzione della convenzione per inadempimento dell'ente concedente; la Corte di merito aveva correttamente confermato la risoluzione.
art. 1218 c.c. (responsabilità per inadempimento)
Richiamato nella prospettazione delle obbligazioni risarcitorie per gli inadempimenti contrattuali posti a carico di ANAS.
art. 29 d.P.R. n. 1063/1962
Richiamato dalla ricorrente in ordine alla disciplina delle espropriazioni e dei relativi oneri; la Corte ha ritenuto infondate le censure e che il Tribunale aveva già valutato correttamente la ripartizione degli oneri.
art. 295 c.p.c. e art. 337, comma 2, c.p.c.
Richiamate dalla Corte per spiegare l'impossibilità di sospendere la decisione sul credito principale in presenza della disciplina speciale della compensazione di cui all'art.1243 c.c.; la disciplina speciale prevale sulle norme generali di sospensione.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)
La Corte ha disposto l'eventuale ulteriore versamento a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente nella misura prevista.
Massime di principio
- La compensazione (anche giudiziale) non può essere pronunciata quando l'esistenza del controcredito è controversa e la sua accertamento dipende dall'esito di un altro giudizio pendente; in tali casi il giudice del merito non può pronunciare compensazione né sospendere il processo principale in base alle norme generali.
- In cassazione i motivi devono rispettare i requisiti di specificità, autosufficienza e riferibilità alla decisione impugnata: argomentazioni generiche o che rimettono in discussione valutazioni di fatto del giudice di merito senza indicare con precisione l'errore sono inammissibili.
- Le questioni probatorie sull'effettivo incasso di somme assegnate (es. tramite ordinanze di assegnazione/esecuzioni presso terzi) devono essere dimostrate nella fase di merito; se tale prova è controversa e non definitiva, non può valere a fondare una compensazione immediata.
- L'eccezione di 'factum principis' o di imprevedibilità dell'evento impeditivo richiede specifica e circostanziata allegazione e prova; la mera asserzione di dispute con terzi o di successioni nelle posizioni contrattuali non esonera automaticamente dall'obbligo di adempiere salvo prova contraria.
- In caso di pluralità di concedenti o modifiche soggettive del rapporto, gli obblighi interni tra concedente e concessionario restano valutati sulla base del contenuto contrattuale e delle effettive condotte: la responsabilità per oneri sopravvenuti può essere riconosciuta anche se la concedente è poi subentrata o ha subito evoluzioni soggettive.
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