Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00112/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la revisione ex art. 625-bis c.p.p. denunciando un "errore di fatto" nella decisione della Corte di cassazione: aveva prodotto una certificazione attestante che la persona offesa aveva ricevuto la prima comunione il 10/05/2009 e sosteneva che il ruolo di chierichetto (funzione possibile solo dopo la prima comunione) fosse iniziato dopo tale data. Da ciò, secondo la difesa, sarebbe derivata una retrodatazione dell'epoca degli abusi (collocati non prima del 10/05/2009, protrattisi per circa cinque mesi e cessati dunque intorno a febbraio 2010) con la conseguente estinzione del reato per prescrizione già maturata alla data della sentenza di secondo grado (09/11/2022). La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione ritenendo la nuova certificazione irrilevante ai fini della databilità del fatto; la Corte di cassazione ha confermato l'inammissibilità.

La decisione

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che la censura prospettata fosse in realtà una censura di merito / rivalutazione del compendio probatorio (errore di giudizio) e non un errore di fatto nel senso ristretto ammesso dall'art. 625-bis (svista percettiva o fatto incontrovertibilmente escluso/accertato). Inoltre è richiamato il principio per cui la deduzione per la prima volta, in sede di revisione, dell'estinzione per prescrizione maturata durante il giudizio ma non eccepita né dedotta nelle fasi processuali precedenti non è ammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Strumento di revisione straordinaria riferito a errori materiali o errori di fatto molto specifici (svista percettiva o supposizione di un fatto incontrovertibilmente falso/vero). Non è utilizzabile per una mera rivalutazione o per errori di giudizio.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamati tra le norme processuali rilevanti in rapporto ai motivi di impugnazione e al giudizio sulle motivazioni ma non oggetto di interpretazione estesa nella motivazione; utili a delimitare il perimetro dei profili impugnati.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla revisione per sopravvenienza di prove o elementi che potrebbero incidere sulla persistenza della responsabilità o sull'estinzione del reato; tuttavia la Corte rammenta i limiti alla nuova deduzione in sede di revisione.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Rilevata tra le norme connesse al rimedio della revisione, senza interpretazione specifica oltre il richiamo di contesto.

  • art. 631 e art. 531 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa in relazione alla qualificazione e conseguenze processuali della nuova prova (data della prima comunione) e alla declaratoria di estinzione per prescrizione; la Corte non li utilizza per ammettere la revisione poiché si tratta di valutazione fattuale.

  • art. 609-quater cod. pen.

    Norma del codice penale relativa all'aggravante/qualificazione del reato contestato (violenza sessuale commessa da chi esercita attività di cura/autorità). Citata per definire la fattispecie di reato oggetto del procedimento.

  • art. 609-bis cod. pen.

    Norma base della violenza sessuale, richiamata quoad poenam; la Corte valuta anche l'effetto sul calcolo dei termini di prescrizione collegati alla pena irrogabile.

  • art. 157, comma 6, cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al raddoppio dei termini di prescrizione; la Corte segnala questioni di legge sostanziale ma non accoglie la deduzione processuale in sede di revisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese e delle ammende conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per imporre il pagamento di euro 3.000,00.

  • art. 637, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata per affermare il divieto di proscioglimento basato esclusivamente su una diversa valutazione delle prove già assunte nel precedente giudizio; conferma i limiti della revisione.

  • sent. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci) e altre pronunce di legittimità richiamate

    Giurisprudenza consolidata che vieta di sollevare in revisione, per la prima volta, l'estinzione per prescrizione maturata durante il giudizio se non eccepita o dedotta nell'originario processo di impugnazione; sottolinea i limiti dell'azione revisoria.

  • sent. Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, qui non riscontrata; utilizzata per la quantificazione equitativa dell'ammenda.

Massime di principio

  • Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori materiali o agli errori di fatto stricto sensu (svista percettiva o fatto incontrovertibilmente escluso/accertato) e non consente una rivalutazione del compendio probatorio o un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto.
  • Una nuova prova che richiede semplicemente una diversa ricostruzione temporale o una diversa valutazione della credibilità delle fonti non è di per sé sufficiente a fondare un ricorso straordinario per errore di fatto.
  • La revisione non può essere impiegata per dedurre per la prima volta l'estinzione del reato per prescrizione quando tale causa estintiva era già maturata durante il giudizio ma non eccepita né dedotta nelle fasi processuali precedenti; la parte deve sollevare tali profili nei gradi utili del processo.
  • Per ottenere ammissione di un ricorso ex art. 625-bis è necessario dimostrare che l'atto o l'elemento prodotto determini una certezza fattuale tale da escludere o affermare incontrovertibilmente un fatto decisivo che era stato invece erroneamente rappresentato dal giudice di legittimità per svista, non per diversa valutazione.
  • Gli errori di interpretazione degli atti o gli errori valutativi della Corte di legittimità rientrano nell'errore di diritto o di giudizio e, pertanto, non sono sanabili con il ricorso straordinario per errore di fatto.
  • La mancata deduzione di una causa estintiva rilevante (es. prescrizione) durante il giudizio comporta il rischio di perdere la possibilità di farla valere in sede di revisione; è quindi fondamentale sollevare tempestivamente eccezioni processuali rilevanti.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta oneri a carico del ricorrente (spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), salvo che non risulti l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.