Sentenza del 25/09/2015 n. 19056 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato un avviso di accertamento IRPEF relativo al 1998. L'Amministrazione contestava l'omessa dichiarazione di compensi soggetti a ritenuta alla fonte, ritenuti corrisposti a una dipendente non regolarmente iscritta nei libri paga e matricola. La ricorrente sosteneva che l'attività di B.N. fosse stata prestata gratuitamente, per amicizia e senza vincolo di subordinazione. Con il primo motivo ha denunciato la violazione delle norme civilistiche sul contratto e sul lavoro subordinato; con il secondo ha contestato la contraddittorietà della motivazione, anche in relazione a un successivo accertamento INPS; con il terzo ha censurato l'utilizzo di presunzioni semplici nel processo tributario, nel quale non è ammessa la prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità e inidoneità dei quesiti di diritto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: non vi era contraddizione tra il riferimento all'inizio dell'attività nel 1987 e il verbale INPS, che indicava un rapporto part-time formalmente retrodatato almeno al 15 ottobre 2001. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito, secondo cui era poco credibile che B.N. avesse lavorato per circa quindici anni senza compenso e soltanto per amicizia. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 1321 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione del rapporto e all'asserita esistenza di un aiuto gratuito, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché fondata su una ricostruzione dei fatti già esclusa dal giudice di merito.
art. 1362 cod. civ.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la corretta interpretazione della volontà delle parti, ma senza un quesito di diritto specifico e idoneo.
art. 2094 cod. civ.
Definisce il lavoro subordinato. La sentenza ha ritenuto che gli elementi emersi, tra cui lo svolgimento dell'attività sotto le direttive della contribuente, fossero compatibili con un rapporto di lavoro subordinato.
art. 2729, comma 2, cod. civ.
Disciplina le presunzioni semplici. La Corte non ha esaminato nel merito la censura, dichiarandola inammissibile per genericità del quesito; la decisione di merito aveva comunque utilizzato elementi presuntivi ritenuti idonei e congruamente motivati.
art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in tema di prova testimoniale nel processo tributario. La Corte non ha stabilito in astratto una deroga alle regole sulle presunzioni, ma ha dichiarato inammissibile il motivo per la formulazione apodittica e generica del quesito.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la qualificazione di un rapporto come subordinato può essere desunta da elementi presuntivi concordanti, quali lo svolgimento continuativo dell'attività, l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa e la sottoposizione alle direttive del titolare.
- L'affermazione secondo cui una persona ha lavorato per molti anni senza alcun compenso, soltanto per amicizia, può essere ritenuta poco credibile se contraddetta dalle modalità concrete di svolgimento dell'attività.
- La Cassazione non riesamina liberamente i fatti già accertati dal giudice di merito: per contestarli occorre formulare censure specifiche, non quesiti generici o fondati su una diversa ricostruzione fattuale.
- Un riferimento a un accertamento contributivo INPS relativo a un periodo successivo non determina necessariamente contraddizione, se viene utilizzato come elemento ulteriore per confermare la natura subordinata del rapporto e non come unica prova della sua decorrenza.
- Nel processo tributario, la mancata ammissione della prova testimoniale non impedisce in assoluto l'utilizzo di presunzioni semplici, purché gli elementi presuntivi siano specifici, gravi, precisi e concordanti e la censura contro il loro utilizzo sia formulata in modo puntuale.
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