Cassazione Civile, Sentenza n. 4688/2022 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Recupero di spese e competenze legali liquidate con decreto (decreto ingiuntivo n. 7542 del 23/06/1995) e notificate tramite atto di precetto (04/10/2011). INPS aveva proposto opposizione all'esecuzione; dopo il rigetto in primo grado il Tribunale di Cosenza (sent. 401/2019) ha riformato ritenendo applicabile l'art. 35, comma 35-quinquies, D.L. 04/07/2006, n. 223 (nella formulazione introdotta dal D.L. 06/07/2011, n. 98) anche ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma, con la conseguenza che l'omesso invio della richiesta di pagamento (tramite raccomandata A/R o PEC con indicazione del conto corrente) e il mancato esperimento del termine di 120 giorni esclude il diritto del procuratore di procedere in executivis. Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione su due motivi (violazione dell'art. 35-quinquies e omessa compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: 1) tardività della impugnazione (ricorso notificato il 25/09/2019 oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c.); 2) violazione dell'art. 366 c.p.c. per la tecnica dell'assemblaggio (pedissequa riproduzione integrale degli atti dei gradi precedenti). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto. Nonostante l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha rilevato la rilevanza della questione e, ai sensi dell'art. 363, comma terzo, c.p.c., ha enunciato un principio di diritto: l'art. 35, comma 35-quinquies, D.L. n. 223/2006 (come modificato) si applica anche ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma; pertanto il creditore deve inviare la richiesta di pagamento con raccomandata A/R o PEC contenente gli estremi del conto corrente e attendere lo spirare del termine di 120 giorni prima di notificare il titolo o promuovere azioni esecutive.
Norme richiamate
art. 35, comma 35-quinquies, D.L. 04/07/2006, n. 223 (come aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito dalla L. 15/07/2011, n. 111)
Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme ... a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
La Corte interpreta la norma come condizione ex lege per la notificazione del titolo e per l'avvio dell'esecuzione, e la ritiene applicabile anche ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della disposizione quando il pagamento sia ancora dovuto.
art. 38, comma 4, D.L. 06/07/2011, n. 98 (norma transitoria)
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La Corte analizza la portata transitoria e, confrontandola con criteri sistematici e teleologici, ritiene che l'uso della locuzione abbia contribuito all'interpretazione estensiva dell'obbligo di richiesta di pagamento anche relativamente a pagamenti dovuti per titoli formati anteriormente, stante la finalità di deflazione del contenzioso e di economicità dell'azione amministrativa.
art. 5-octies, D.L. 21/10/2021, n. 146 (richiamato per analogia)
L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute ... mediante l'accredito ... Le somme ... sono richieste in pagamento ... a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata ... e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive ... se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.
La norma è utilizzata come riferimento sistematico: quando il legislatore ha voluto limitare l'ambito ai titoli formati dopo l'entrata in vigore lo ha fatto esplicitamente; l'assenza di analogo testo nell'art. 38 D.L. 98/2011 non impedisce però alla Corte di ritenere l'applicabilità estesa per ragioni teleologiche.
art. 327 c.p.c.
termine semestrale per impugnazione in cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso tardivo perché notificato oltre il termine semestrale, senza applicazione della sospensione feriale.
art. 366 c.p.c.
requisiti del ricorso per cassazione (tra cui obbligo di esposizione sintetica dei fatti e motivazione dei motivi)
La tecnica dell'assemblaggio (riproduzione integrale degli atti processuali) è contraria ai requisiti e può comportare l'inammissibilità del ricorso.
art. 363, comma terzo, c.p.c.
facoltà della Corte di enunciare principio di diritto anche d'ufficio quando la questione è di particolare importanza
La Corte ha esercitato tale potere per precisare l'applicabilità dell'art. 35, comma 35-quinquies, ai titoli anteriori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
motivi di cassazione inerenti violazione di norme di diritto
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la sentenza d'appello; la Corte ha comunque deciso per inammissibilità formale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (contributo unificato)
prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da versare in talune ipotesi
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo nei confronti del ricorrente.
Massime di principio
- Quando si chiedono spese/competenze giudiziali all'INPS (o ad altro ente previdenziale) il procuratore deve inviare preventivamente una richiesta di pagamento tramite raccomandata A/R o PEC contenente gli estremi del conto corrente per l'accredito; è necessario attendere 120 giorni dal ricevimento prima di notificare il titolo esecutivo o iniziare l'esecuzione.
- L'obbligo della richiesta e l'attesa di 120 giorni si applicano anche ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma, se il pagamento è ancora dovuto alla data di entrata in vigore, perché la norma persegue finalità di economicità amministrativa e deflazione del contenzioso.
- Se si contesta che l'INPS non abbia rispettato i termini di pagamento, conservare prova dell'invio e della ricezione della richiesta (ricevuta A/R o ricevuta PEC) è essenziale per la posizione del creditore in un eventuale contenzioso.
- In sede di impugnazione in Cassazione è fondamentale rispettare i requisiti formali: notificare il ricorso nei termini (art. 327 c.p.c.) ed evitare la tecnica dell'assemblaggio (art. 366 c.p.c.); la violazione di tali regole può determinare l'inammissibilità della impugnazione indipendentemente dal merito.
- La comparazione sistematica con norme successive (es. art. 5-octies D.L. 146/2021) può aiutare a interpretare transitorietà e portata di disposizioni analoghe; quando il legislatore intende limitarne l'efficacia nell'elemento temporale lo fa di solito in modo espresso.
- In situazioni simili il giudice valuterà sia il rispetto formale dell'obbligo di richiesta e del termine di 120 giorni sia la presenza di pagamenti ancora dovuti alla data di entrata in vigore della norma: se la richiesta non è stata fatta e il termine non è decorso, il creditore rischia di essere escluso dalla esecutività del titolo.
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