Ordinanza n. 2121/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza n. 642/2026, limitatamente all’errore materiale nella ricostruzione del contenuto del giudicato da eseguire
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato un’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 642/2026, che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 138/2025. Nella sentenza del TAR era stato erroneamente indicato che il giudicato riguardasse somme dovute a due soggetti diversi, per importi complessivi e annualità differenti. In realtà, la sentenza n. 138/2025 aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica del docente, in favore dell’unica ricorrente, € 500,00 annui per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi € 4.000,00, oltre interessi legali dal sorgere del diritto al soddisfo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione ai sensi dell’art. 86 c.p.a., rilevando che l’erronea indicazione dei nominativi, degli importi, delle annualità e del regime degli accessori costituiva un mero errore materiale nella ricostruzione in fatto della sentenza n. 642/2026. Ha quindi disposto la sostituzione del relativo periodo motivazionale, precisando che il giudizio di ottemperanza riguardava una sola ricorrente e l’obbligo del Ministero di accreditare € 4.000,00 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo. Ha demandato alla Segreteria l’annotazione della correzione.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto è stato applicato per rettificare la ricostruzione fattuale della sentenza di ottemperanza senza modificarne il contenuto decisorio sostanziale.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato nel testo della sentenza erroneamente corretta, ma non applicato quale disciplina degli accessori nella formulazione rettificata, nella quale sono indicati gli interessi legali dal sorgere al soddisfo.
Massime di principio
- La correzione dell’errore materiale è ammissibile quando il provvedimento contiene un’inesattezza oggettiva e riconoscibile, desumibile dagli atti del giudizio, che incide sulla rappresentazione di fatti, soggetti, importi o annualità, senza richiedere una nuova valutazione giuridica o una modifica sostanziale della decisione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esatta individuazione del contenuto del giudicato costituisce presupposto necessario per determinare correttamente l’obbligo conformativo gravante sull’amministrazione; un errore nella ricostruzione del titolo esecutivo può pertanto essere rettificato ai sensi dell’art. 86 c.p.a.
- La correzione dell’errore materiale opera mediante sostituzione o rettifica del passaggio inesatto e deve essere annotata sull’originale del provvedimento, senza incidere sull’efficacia della pronuncia quanto alla decisione sostanziale.
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