Cassazione Penale, Sentenza n. 30055/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del riesame (art. 309 c.p.p.) relativa alla misura della custodia cautelare in carcere per cessione di cocaina. Il ricorrente deduceva errata applicazione di legge (richiamando artt. 267 e 271) e vizi di motivazione, contestando in particolare la utilizzabilità delle intercettazioni telematiche (captatore informatico) effettuate sul dispositivo del coindagato Lazzaro Viterbo. Si sosteneva che il decreto autorizzativo non avesse indicato in modo sufficiente i luoghi e i tempi di attivazione del captatore (violazione del comma 1 ultimo periodo dell'art. 267 c.p.p.), essendo la formulazione del GIP generica (es. "anche nei pressi dei seguenti dispositivi e anche nei luoghi di privata dimora"), e che il Tribunale del riesame avesse disapplicato la norma con argomentazioni illogiche e inconferenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché riproponeva le stesse doglianze già esaminate e valutate dal Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato l'art. 267 c.p.p.: la lettura integrale del decreto autorizzativo del 6/12/2022 consentiva di verificare il rispetto delle condizioni di legge, avendo il GIP specificato l'esigenza di captare anche "all'interno dell'abitazione dove si consuma l'attività illecita" riferita all'abitazione di Lazzaro Viterbo, il cui spaccio si svolgeva prevalentemente in casa e senza soluzione di continuità (anche in orari notturni). La Corte ha inoltre valorizzato le attività di riscontro (video-riprese, sequestri, arresti, compreso l'arresto in flagranza del ricorrente) a sostegno della legittimità delle intercettazioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Provvedimento deciso il 4 giugno 2024.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma relativa alla giurisdizione/competenza e all'adozione di ordinanze in materia cautelare; qui richiamata per contestualizzare l'ordinanza del Tribunale di Bari che ha rigettato il riesame.
art. 267 c.p.p.
Norma sulle intercettazioni che richiede, per reati diversi da quelli espressamente esclusi, l'indicazione di luoghi e tempi (anche indirettamente) nel decreto autorizzativo. La Corte ha ritenuto che tale prescrizione fosse rispettata alla luce della lettura integrale del decreto che indicava la necessità di captare "anche all'interno dell'abitazione dove si consuma l'attività illecita" riferita all'abitazione specifica del coindagato.
art. 271 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 267, ma non risultante decisivo nella motivazione della Corte di legittimità; l'attenzione della sentenza è stata principalmente sull'interpretazione e applicazione dell'art. 267.
art. 51, commi 3‑bis e 3‑quater
Cenno normativo utilizzato per distinguere le ipotesi in cui il regime della indicazione di luoghi/tempi può essere diverso; non ha modificato l'esito, poiché nel caso concreto il GIP ha comunque motivato la necessità di captazione continua nella specifica abitazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che regola la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Prescrizione procedurale cui la Cancelleria deve dar seguito per gli adempimenti conseguenti al provvedimento della Corte.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di valutazione della responsabilità del ricorrente rispetto alla causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Massime di principio
- Quando si impugna l'utilizzabilità delle intercettazioni operate con captatore informatico è cruciale valutare il contenuto integrale del decreto autorizzativo: formulazioni che richiamano la necessità di captare "all'interno dell'abitazione dove si consuma l'attività illecita" possono essere considerate sufficienti se riferite a un domicilio specificamente individuato come centro dell'attività illecita.
- La norma che richiede l'indicazione di luoghi e tempi (art. 267 c.p.p.) non sempre impone un dettaglio cronologico rigido; se l'attività illecita è svolta senza soluzione di continuità e anche in ore notturne, l'autorizzazione a monitoraggi continuativi può risultare legittima se motivata adeguatamente.
- Le intercettazioni vengono rafforzate e considerate utilizzabili se corroborate da attività di riscontro (video‑riprese, sequestri, fermi o arresti in flagranza) che confermino la fondatezza delle risultanze telematiche.
- In cassazione è rischioso riproporre pedissequamente censure già esaminate dal giudice del riesame: la Corte di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso se non emergono profili di diritto nuovi o contraddizioni manifeste nella motivazione impugnata.
- Nelle contestazioni sulle soglie temporali o spaziali dell'autorizzazione, difesa e ricorrente devono fornire elementi precisi e confrontabili con i brogliacci e le risultanze investigative per scalfire la motivazione del giudice che ha autorizzato le captazioni.
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