Sentenza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento A. Il Decreto della Prefettura del Verbano Cusio Ossola, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificato l’11 febbraio 2021 nonché di tutti gli atti endoprocedimentali, successivi connessi e funzionali a quest'ultimi, ancorché non conosciuti, tra cui il - B. Decreto della Questura del Verbano Cusio Ossola del 25 marzo 2021 notificato il 28 marzo 2021, Cat. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché decreto della Questura connesso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio sostenendo l’erroneità e l’insufficienza della motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. e il travisamento del quadro normativo e giurisprudenziale. Il provvedimento traeva origine da un violento litigio familiare, durante il quale il ricorrente era stato aggredito dal padre. Secondo il ricorrente, la Prefettura aveva erroneamente desunto la sua inaffidabilità nell’uso delle armi dal riferimento, contenuto nella relazione dei Carabinieri, a uno stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuto all’abuso di alcol, senza che fossero stati effettuati alcoltest o accertamenti sanitari. Tale alterazione, inoltre, avrebbe potuto essere conseguenza dell’aggressione subita e non causa della lite.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che non esiste un diritto soggettivo alla detenzione o al porto d’armi, poiché la regola generale è il divieto e l’autorizzazione costituisce deroga subordinata all’assenza di rischi anche solo potenziali. L’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità preventiva e può fondare il giudizio di non affidabilità anche su vicende personali non costituenti reato o non sfociate in condanne. Nel caso concreto, il violento e persistente conflitto familiare, la coabitazione tra padre e figlio, gli episodi di aggressione reciproca, il precedente provvedimento prefettizio relativo a un analogo episodio e la disponibilità di numerose armi e munizioni costituivano elementi oggettivi sufficienti a giustificare il divieto. Non era necessaria la prova storica di un abuso delle armi, né un accertamento specifico dell’assunzione di alcol, essendo sufficiente una ragionevole previsione di possibile uso inappropriato. Il TAR ha valorizzato anche la fede privilegiata del verbale di polizia giudiziaria, non contestato con querela di falso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
La disposizione attribuisce all’autorità prefettizia il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti quando ricorrano elementi idonei a far ritenere il soggetto non affidabile o sussista un rischio, anche potenziale, di abuso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la celebrazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti ha natura preventiva e cautelare: non richiede la prova di un concreto abuso delle armi, essendo sufficiente una valutazione ragionevole circa il rischio, anche soltanto potenziale, di un uso improprio.
- L’autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di inaffidabilità su vicende personali oggettivamente accertate, anche se non integrano reati, non hanno determinato condanne penali o non riguardano direttamente l’uso delle armi.
- Una situazione di accesa e persistente conflittualità familiare, soprattutto se accompagnata da coabitazione, aggressioni reciproche e disponibilità di numerose armi, può costituire autonomamente una ragione sufficiente per vietare la detenzione di armi.
- Nell’esercizio del potere previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. non è necessario dimostrare con specifici accertamenti sanitari o alcoltest lo stato di alterazione psicofisica, quando il divieto sia comunque sorretto da un complesso di elementi oggettivi idonei a evidenziare il rischio di abuso.
- I verbali degli organi di polizia fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza; in assenza di contestazione mediante querela di falso, tali risultanze possono essere valorizzate dall’autorità prefettizia e dal giudice amministrativo.
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