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Sentenza

Sentenza n. 283/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento, non cognito, assunto da Viva Servizi S.p.A. in data 26.9.2025, comunicato alla ricorrente in pari data, portante l’aggiudicazione a favore di Titan4 S.r.l. della procedura negoziata, concernente l'affidamento del “Servizio biennale di monitoraggio della rete fognaria con tecnologia interferometrica SAR (Synthetic Aperture Radar) radar satellitare - CIG B5CEC082C6”; - di tutti i verbali della procedura concorsuale de qua, ivi inclusi i relativi allegati, con particolare riguardo al “Verbale di procedura telematica”, nella parte in cui il Seggio di gara: (i) non ha disposto l'esclusione di Titan4 S.r.l. dalla gara per mancato possesso dei requisiti di ordine speciale e segnatamente di quelli richiesti dal combinato disposto del paragrafo denominato “Requisiti di capacità tecniche e professionali” della richiesta di offerta e dell’art. VII del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ammettendola indebitamente ed erroneamente, all'esito del soccorso istruttorio, al prosieguo delle operazioni concorsuali; (ii) non ha disposto l’esclusione dalla gara dell'offerta economica presentata in gara da Titan4 S.r.l., malgrado quest'ultima abbia indicato dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 pari a zero; - della nota del 2.4.2025, con la quale Viva Servizi S.p.A. ha invitato Titan4 S.r.l. a partecipare alla procedura negoziata, attraverso un sistema di Gara Telematica a busta chiusa, per l'affidamento del “Servizio biennale di monitoraggio della rete fognaria con tecnologia interferometrica SAR (Synthetic Aperture Radar) radar satellitare - CIG B5CEC082C6”, malgrado la società controinteressata fosse già all'epoca priva dei requisiti di ordine speciale e segnatamente di quelli di “capacità tecnica e professionale”, richiesti al paragrafo “Requisiti di capacità tecnica e professionale” dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del “Servizio biennale di monitoraggio della rete fognaria con tecnologia interferometrica SAR (Synthetic Aperture Radar) radar satellitare” (pagg. 3 e 4); - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad essi connesso, anche non cognito; nonché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 c.p.a., per l’annullamento - del silenzio - rifiuto formatosi e/o il diniego manifestato sulle istanze di accesso gli atti trasmesse dalla ricorrente alla Stazione appaltante: a) in data 2.10.2025, con la quale è stata richiesta l'acquisizione, tra l’altro, della “dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente l'elenco dei principali servizi effettuati negli anni di che trattasi, con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati, precisando l'ammontare dei servizi similari all'oggetto del presente avviso, effettuati in precedenza e relativa documentazione a comprova dei suddetti requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto”, prodotta in gara da Titan4 S.r.l., nonché la “documentazione integrativa” dalla stessa prodotta al Seggio di gara in sede di soccorso istruttorio; b) in data 23.10.2025, con la quale è stata richiesta l'acquisizione, tra l'altro, delle dichiarazioni presentate da Titan4 S.r.l. in sede di partecipazione all'Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare a partecipare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del “Servizio biennale di monitoraggio della rete fognaria con tecnologia interferometrica SAR (Synthetic Aperture Radar) radar satellitare”; e per l’accertamento - del diritto della società ricorrente ad acquisire la documentazione richiesta con le istanze di accesso agli atti trasmesse alla Stazione appaltante in data 2.10.2025 e 23.10.2025 per le ragioni meglio illustrate nella parte in diritto del ricorso; e per la condanna, di Viva Servizi al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Planetek Italia l’8 gennaio 2026: - della determinazione del Direttore Generale di Viva Servizi S.p.A. prot. n. 2025/27588 dell’1.12.2025, portante l’annullamento, in autotutela, ex art. 21-nonies L. n. 241 del 1990 della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio biennale di monitoraggio della rete fognaria con tecnologia interferometrica SAR (Synthetic Aperture Radar) radar satellitare, codice CIG B5CEC082C6”; - se e per quanto occorrer possa: (i) della nota prot. n. 2025/27635 dell’1.12.2025, con la quale Viva Servizi S.p.A. ha comunicato e trasmesso alla ricorrente detta Determinazione dirigenziale; (ii) della nota prot. n. 2025/26181 del 14.11.2025, comunicata alla ricorrente soltanto in data 17.11.2025, con la quale Viva Servizi S.p.A. ha avviato il procedimento di annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241 del 1990, della procedura di gara concernente l’affidamento del “Servizio biennale di monitoraggio della rete fognaria con tecnologia interferometrica SAR (Synthetic Aperture Radar) radar satellitare - CIG B5CEC082C6”; - di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto, conseguente o connesso, ivi espressamente ricompresi quelli, non cogniti, di indizione della nuova procedura concorsuale avente il medesimo oggetto contrattuale e della relativa lex specialis di gara, ove nelle more adottati da Viva Servizi S.p.A.; - degli stessi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202500764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura negoziata a favore di altro operatore economico e successivo annullamento d’ufficio dell’intera gara

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della gara per il servizio biennale di monitoraggio della rete fognaria mediante tecnologia interferometrica SAR, contestando l’ammissione dell’aggiudicataria. In particolare, ha dedotto che i servizi analoghi dichiarati dall’aggiudicataria non erano stati svolti a favore di enti gestori del servizio idrico integrato, come invece espressamente richiesto dalla lex specialis; che la stazione appaltante non poteva disapplicare o interpretare estensivamente una clausola chiara sui requisiti di capacità tecnica e professionale mediante il richiamo al favor partecipationis; che l’aggiudicataria aveva indicato pari a zero i costi aziendali della sicurezza, con conseguente necessità di esclusione. La ricorrente ha inoltre proposto domanda di accesso agli atti e domanda risarcitoria. Dopo l’avvio del giudizio, la stazione appaltante ha avviato e concluso un procedimento di annullamento d’ufficio dell’intera procedura ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato tale annullamento, sostenendo l’assenza dei presupposti dell’autotutela, la mancanza di un interesse pubblico concreto e attuale, l’insufficienza della mera non convenienza dell’offerta e l’illegittima finalizzazione dell’autotutela a neutralizzare il ricorso. Ha inoltre sostenuto la legittimità e proporzionalità dei requisiti di partecipazione, in ragione della specificità delle infrastrutture del servizio idrico.

La decisione

Il TAR ha respinto i motivi aggiunti e, conseguentemente, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo, compresa la domanda risarcitoria. Il Collegio ha ritenuto che l’aggiudicataria avesse dichiarato lealmente, sia nella manifestazione di interesse sia nella gara, la natura dei servizi pregressi, senza tentare di ingannare la stazione appaltante. Ha però rilevato che la stazione appaltante aveva erroneamente ammesso l’operatore mediante una valutazione di equivalenza sostanziale, poiché la clausola della lex specialis era chiara nel richiedere servizi svolti per enti gestori del servizio idrico integrato e non consentiva interpretazioni estensive o disapplicazioni. Tale illegittimità della lex specialis, consistente nella limitazione dei committenti ai soli gestori del servizio idrico integrato, giustificava tuttavia l’annullamento d’ufficio della procedura, trattandosi di requisito sproporzionato rispetto all’oggetto dell’appalto e contrario alle regole e ai principi del settore dei contratti pubblici. Il TAR ha escluso che l’avvio dell’autotutela dopo la proposizione del ricorso rendesse di per sé illegittima la decisione, non essendo emersi indizi di sviamento o di intenti non genuini. Ha valorizzato anche il fatto che, pur essendo stato stipulato il contratto, il servizio non era stato consegnato, circostanza ritenuta indicativa dell’effettiva rivalutazione della legittimità della procedura. La valutazione del rapporto costi-benefici e della convenienza della conservazione degli atti compete alla stazione appaltante ed è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o di ragioni estranee all’interesse pubblico. La domanda di accesso era divenuta improcedibile perché la documentazione era stata depositata in giudizio. La domanda risarcitoria è stata dichiarata improcedibile poiché l’annullamento dell’intera gara escludeva sia un danno da illegittima aggiudicazione sia la possibilità di subentro. Le spese sono state integralmente compensate, anche considerando che il ricorso introduttivo, limitatamente alla censura sulla disapplicazione della lex specialis, sarebbe stato fondato.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio è legittimo quando sussiste un’illegittimità dell’atto o della procedura, un interesse pubblico alla rimozione e una valutazione non manifestamente illogica del rapporto tra conservazione degli atti e riedizione della procedura. L’avvio dell’autotutela dopo un ricorso non è di per sé elusivo o illegittimo, salvo che emergano ragioni non genuine.

  • art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata in relazione alla previsione dei requisiti di capacità tecnica ed economica mediante indicazione di servizi analoghi svolti nel periodo di riferimento.

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato

    Il criterio del minor prezzo trova naturale applicazione per servizi standardizzati o le cui condizioni siano definite dal mercato; tale scelta è stata valorizzata dal TAR per ridimensionare la tesi della ricorrente sull’assoluta peculiarità tecnica del servizio.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    La norma era stata invocata dalla ricorrente in relazione all’indicazione pari a zero degli oneri aziendali per la sicurezza, ma il TAR non ha deciso nel merito tale censura, stante l’improcedibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma immediata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti e in assenza di opposizioni.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato invocato per le domande relative all’accesso agli atti; la relativa controversia è divenuta improcedibile a seguito del deposito della documentazione richiesta.

Massime di principio

  • La stazione appaltante non può disapplicare una clausola chiara della lex specialis né sostituirla, mediante il richiamo al favor partecipationis o all’equivalenza sostanziale, con un requisito diverso da quello espressamente previsto; l’interpretazione estensiva è ammissibile soltanto quando la clausola sia oscura o suscettibile di più significati.
  • La previsione, quale requisito di capacità tecnica, che i servizi analoghi siano stati svolti esclusivamente a favore di una determinata categoria di committenti può essere illegittima per sproporzione rispetto all’oggetto dell’appalto, quando la limitazione non sia necessaria per dimostrare l’effettiva competenza professionale dell’operatore economico.
  • La stazione appaltante può esercitare l’autotutela anche dopo la proposizione di un ricorso contro gli atti di gara, poiché il contenzioso può far emergere vizi prima non rilevati; l’annullamento è illegittimo soltanto se le ragioni addotte non sono genuine o se la decisione è manifestamente illogica o strumentale.
  • La valutazione del rapporto tra costi e benefici della conservazione degli atti di gara e dell’indizione di una nuova procedura appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, dell’irragionevolezza o dello sviamento.
  • Quando l’annullamento d’ufficio dell’intera gara elimina gli effetti dell’aggiudicazione e impedisce il subentro nel contratto, viene meno l’interesse alla decisione sul ricorso contro l’aggiudicazione e non è configurabile un danno risarcibile derivante dalla sola illegittimità dell’aggiudicazione, se il contratto non è stato eseguito e la gara deve essere rinnovata.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesse

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